F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ANDRIA BAT DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ANDRIA BAT DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008) Il Vigor Lamezia, con fax del 7.5.2008, ha chiesto l’invio di copia degli atti ufficiali relativi alla sopraindicata gara Vigor Lamezia/Andria del 4.5.2008, volendo ricorrere avverso la decisione dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008 relativa alla sanzione inflitta alla società stessa. Il ricorso, diretto in via principale a ottenere l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria di € 2.500,00 inflitta alla ricorrente, risulta tempestivo, ma la Corte di Giustizia Federale rileva che la delibera del Giudice Sportivo appare viziata perché non ha tenuto conto del comportamento dei sostenitori dell’Andria Bat, anzi ha attribuito ai sostenitori del Vigor Lamezia comportamenti (ad es., lancio in campo di rotoli di carta igienica) ascrivibili invece ai sostenitori dell’Andria Bat. Ciò impone di annullare la decisione del Giudice Sportivo e la conseguente sanzione inflitta al Vigor Lamezia S.r.l. e la rimessione degli atti al Giudice Sportivo affinché riesamini gli atti ufficiali di gara tenendo conto del comportamento dei sostenitori di entrambe le squadre. Per questi motivi la C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme, e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera. Rinvia gli atti al Giudice Sportivo affinché riconsideri l’intera vicenda alla luce anche di quanto commesso dai tifosi della società Andria Bat. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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