F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 7.5.2008, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara S.S.C. Giugliano/S.S.C. Gragnano del 4.6.2008, ha inflitto al calciatore Pirozzi Gennaro la squalifica per 9 giornate effettive di gara “per avere protestato nei confronti dell’Arbitro battendogli tre volte la mano sul petto in maniera non forte “. Il Pirozzi, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta a lui ascritta dal giudice di prime cure, non poteva essere qualificata come violenta, essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso. Il ricorrente, pertanto,chiedeva una congrua riduzione della squalifica a lui inflitta, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, siano stati sanzionati con pene più miti. Tanto premesso la Corte osserva che le argomentazioni illustrate dal Pirozzi, in ordine al comportamento tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro, e consistito, secondo il reclamante, unicamente in una manifestazione di dissenso escludendo qualsiasi gesto aggressivo o di contatto, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti l’episodio contestato al Pirozzi, risulta provato dal rapporto dello stesso Direttore di gara che dichiara, al contrario, che il Pirozzi lo abbia toccato battendogli per tre volte, in maniera non forte, la mano sul petto. Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dal ricorrente, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre. Questa Corte, tuttavia, fermo restando la censurabilità del gesto, ritiene che il comportamento posto in essere dal Pirozzi non integra quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le manate non hanno procurato alcun danno fisico al Direttore di gara. Pertanto è da ritenere fondata la doglianza relativa alla incongruità della sanzione e accoglibile la richiesta di riduzione della medesima. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Pirozzi Gennaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Gennaro a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it