F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.2008) La decisione indicata in epigrafe ha tratto occasione da un reclamo della società Centobuchi, inteso a lamentare una ingiustificata espulsione del proprio calciatore Vidallè Calvo Jonathan ed una aggressione subita dallo stesso sia durante l’incontro, sia nel tunnel che conduce agli spogliatoi, come pure un tentativo di violenza nei confronti del proprio allenatore signor Sestilio Marocchi anch’egli colpito nel tunnel di collegamento mentre si allontanava dal campo su invito dell’arbitro. Il Giudice Sportivo ha sospeso inizialmente ogni decisione, su preannuncio di reclamo da parte della società interessata, la quale trasmetteva successivamente due referti medici del presidio ospedaliero A. Cardarelli di Campobasso, attestanti rispettivamente un trauma contusivo al ginocchio sinistro < 24h per l’allenatore ed un trauma contusivo sternale e rachide cervicale anch’esso 24h per l’atleta. A seguito di ciò lo stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti in merito ad episodi “che si assumono verificati non in presenza del Direttore di gara e dei suoi collaboratori”. La Procura ha poi inoltrato, a sua volta, una dettagliata relazione, dopo aver provveduto ad interrogare una serie di persone e particolarmente i tesserati Maffucci Roberto, Medici Simone e Camarchioli Lino del Campobasso; Vidallè Calvo Jonathan, Marocchi Sestilio, Cocci Giuseppe, Cameli Gianfranco e Costantini Franco del Centobuchi, mentre non è riuscita ad acquisire perché coperta da segreto istruttorio, copia del rapporto inviato alla Procura della Repubblica da parte del dott. Farinacci, responsabile dell’ordine pubblico in occasione della partita in oggetto. Su questa base è stata emessa dal Giudice Sportivo la pronuncia che viene ora impugnata dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., ma che appare senz’altro meritevole di conferma in ogni sua parte. Occorre in proposito tener adeguatamente distinti gli episodi che si assumono svolti sul terreno di giuoco da quelli che si sarebbero verificati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Quanto ai primi, ed in particolare al pugno che sarebbe stato diretto al calciatore Vidallè da parte dell’avversario Maffucci subito dopo la realizzazione di un calcio di rigore ed ancora alle percosse cui egli sarebbe stato fatto segno nella stessa circostanza ad opera di altri componenti della squadra del Campobasso, come in particolare del portiere Rocco Stefano, non può non rilevarsi che si tratta di circostanze che per la loro gravità non avrebbero potuto e dovuto sfuggire all’attenzione del direttore di gara il quale non ne fa viceversa la minima menzione nel suo rapporto. Ed è appena il caso di aggiungere che, in base all’art. 35 C.G.S., questo forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Né sembrano da trascurare allo stesso fine le dichiarazioni nel corso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale rese da parte del Cameli Gianfranco, compagno di squadra del Vidallè, che lealmente ammette di averlo visto a terra insultato ed aggredito, ma di non aver visto sferrare pugni o calci. Da quanto sopra consegue, quindi, la impossibilità di dedurne elementi atti a far considerare irregolare lo svolgimento dell’incontro ed il risultato acquisito sul campo. Non a caso, del resto, questo aspetto della decisione non è stato impugnato dalla parte che in essa è rimasta soccombente. Quanto ai secondi, che si sono svolti al di fuori del controllo dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara, possono reputarsi senz’altro acclarate alcune circostanze che non influiscono peraltro sulla regolarità del risultato dell’incontro. Si tratta, in primo luogo, del calc io con il quale è stato colpito alla regione sternale il Vidallè dall’avversario Dei Medici: v. al riguardo, nonostante le opposte ed isolate smentite di quest’ultimo, le precise e circostanziate dichiarazioni all’Ufficio Indagini non solo della parte lesa (“…al momento della espulsione avvenuta all’inizio del secondo tempo… sono stato accompagnato negli spogliatoi da Cameli e credo dal magazziniere. Qui ho trovato il giocatore del CB De Medici, che alla presenza di due poliziotti, ci veniva incontro insultandoci per poi colpirmi sul petto con un calcio. Non sono caduto all’indietro appoggiandomi al muro”, ma le conferme anche del compagno Cameli la cui attendibilità si è già sopra avuto modo di apprezzare ed ancora dal magazziniere Costantini Franco della stessa soc. Centobuchi, oltre al referto sanitario che con esse pienamente concorda. In senso contrario a tali risultanze, del resto, non è possibile trarre alcun elemento di prova dalla deposizione del sig. Camarchioli del Campobasso, poichè egli per sua stessa ammissione dopo la partita non si trovava negli spogliatoi, ma nell’area ad essi antistante ed ha potuto notare unicamente una grande concitazione dovuta alla presenza di numerosi dirigenti e giornalisti. Si tratta, in secondo luogo del calcio al ginocchio con il quale è stato colpito l’allenatore della squadra ospitata, signor Marocchi Sestilio (v. le dichiarazioni della stessa parte lesa e del Cameli, oltre al corrispondente referto sanitario). E’ da rilevare sul punto che l’autore di questa aggressione è stato indicato dall’aggredito e dal Cameli nella persona del preparatore dei portieri e descritto come di alta statura, ma che non è stato possibile identificare con esattezza, dal momento che non risultava compresa né in distinta, nè nell’organigramma della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, per cui è da considerare indebitamente presente nel tunnel di accesso agli spogliatoi. Per conseguenza la responsabilità per il primo dei due episodi come sopra analiticamente ricostruiti va senza ombra di dubbio attribuita al calciatore Dei Medici, che è stato coerentemente punito dal Giudice Sportivo con la squalifica nella misura di 4 giornate di gara; per il secondo, invece, è stata correttamente sanzionata con la ammenda di € 2.000,00 la società ospitante che tale presenza non è stata comunque in grado di evitare. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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