F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 6) RICORSO DELL’ U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTERI GAETANO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO; INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 21 luglio 2008 6) RICORSO DELL’ U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTERI GAETANO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO; INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.2008) La U.S.D. Siracusa S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 19.5.2008, nella parte in cui questi aveva inflitto ai signori Sebastiano Galizia e Gaetano Autieri le sanzioni della squalifica, rispettivamente, per 2 e per 3 gare effettive, in relazione alle minacce ed alle ingiurie rivolte all'arbitro nel corso della gara Bacoli Sibilla/Siracusa del 18.5.2008. Al fine di argomentare la propria impugnazione, la U.S.D. Siracusa sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe commesso un errore nell'infliggere quelle sanzioni, ritenute dalla ricorrente eccessive, basate su accuse infondate e su motivazioni illogiche. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, da una parte, il fatto che sarebbe stato illogico per il signor Galizia insultare l'arbitro, in considerazione del fatto che il risultato della gara era, in quel momento, favorevole al Siracusa, e, dall'altra parte, il fatto che il sig. Autieri sarebbe entrato nel campo di gioco solo per allontanare il dirigente della propria squadra Di Mauro, entrato a sua volta in campo per protestare contro una decisione arbitrale. La società ricorrente chiede, pertanto, la riforma della decisione pronunciata dal Giudice Sportivo e che le sanzioni siano ridotte. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni qui di seguito esposte. Occorre rilevare l'estrema gravità dei fatti accaduti nel corso della gara in discorso e provati dal rapporto dell'arbitro. In particolare, per questa Corte appaiono del tutto inaccettabili tanto le ingiurie rivolte da entrambi i soggetti sanzionati nei confronti dell'arbitro tanto, e ancor di più, le minacce che gli sono state rivolte dal sig. Autieri. Il fatto che tali ingiurie e tali minacce siano state rivolte all'arbitro, ovvero quel soggetto che, nell’ambito della competizione sportiva, assume il ruolo di garante delle regole e di rappresentante dell’ordinamento sportivo nel suo complesso, impone secondo tale Corte che esse non siano in nessun caso giustificate e siano anzi adeguatamente sanzionate. Alla luce di tali considerazioni, ed alla luce della recidiva che caratterizza il comportamento dei soggetti sanzionati, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulti non già eccessiva, come sostiene la società ricorrente, bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, la Corte ritiene che sia necessario inasprirla, aumentando di una gara effettiva la durata di entrambe le squalifiche. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa. Ridetermina la sanzione infliggendo: - al signor Auteri Gaetano la squalifica per 4 gare effettive; - al signor Galizia Sebastiano la squalifica per 3 gare effettive. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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