F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 30 giugno 2008 1) RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, SEGUITO GARA LIVORNO/TORINO DELL’11.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 30 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 30 giugno 2008
1) RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, SEGUITO GARA LIVORNO/TORINO DELL’11.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.2008)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato all’A.S. Livorno Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica del campo per 1 gara effettiva. Tanto per il comportamento assunto dai sostenitori della detta compagine nel corso della gara Livorno/Torino disputatasi l’11.5.2008. In particolare, il Giudice di prime cure ha dato atto, in base ai rapporti di gara, ( referto arbitrale e relazioni dei collaboratori della Procura Federale) che: - sostenitori della società Livorno, al 18° del secondo tempo, lanciavano nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni, pezzi di piastrelle in ceramica, bottigliette, nonché una pietra;
- …un pezzo di piastrella e tre bottigliette venivano lanciate verso un Assistente, che ne veniva sfiorato; - …tale comportamento veniva reiterato al 40° del secondo tempo. Evidenziava, inoltre, la particolare gravità del fatto in contestazione per la potenzialità lesiva dei “ripetuti lanci nei confronti delle persone presenti sul terreno di gioco, tale da costringere l’Arbitro a sospendere la gara, in entrambe le circostanze, per due minuti”. Avverso la suddetta decisione ha interposto reclamo la società Livorno S.r.l., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione comminata rispetto ai fatti in contestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata, con conseguente applicazione, in via principale, della sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 10.000,00, ovvero nella misura ritenuta di giustizia e, in via subordinata, della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” chiuso al pubblico. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziato. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nei rapporti di gara e, peraltro, non contestati dalla società ricorrente. Del pari, appare condivisibile la qualificazione dell’illecito in contestazione, non essendo revocabile in dubbio la particolare gravità dei fatti violenti posti in essere dai sostenitori del Livorno. Segnatamente, la gravità degli addebiti, già fatta palese dalla intrinseca attitudine lesiva della condotta in sè, concretatasi nel lancio di oggetti contraddistinti da indubbia potenzialità offensiva, è resa ancor più evidente, da un lato, dalla reiterazione degli episodi di violenza, che si sono protratti nel corso di un ampio arco temporale, e, dall’altro, dalle modalità esecutive che – proprio disvelando nel loro concreto svolgimento un effettivo pericolo per la pubblica incolumità hanno costretto il direttore di gara a sospendere, per ben due volte, l’incontro. Proprio in ragione di ciò, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la gravità dei fatti come sopra accertati non possa essere elisa – nell’ambito di un ponderato bilanciamento di circostanze di segno opposto – dalla fattiva collaborazione, preventiva e successiva, assicurata dalla società ricorrente agli organi preposti alla tutela dell’ordine della sicurezza pubblica (come documentato nella nota della Questura di Livorno del 20.5.2008). Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, è doveroso tener conto, nella complessiva valutazione dei fatti, sia delle suddette circostanze, sia, non da ultimo, della riconducibilità dei fatti ad un settore circoscritto di tifosi, cosicché appare equo, in relazione alla confermata gravità dei fatti stessi, rimodulare la sanzione inflitta in primo grado, applicando sì la misura meno affittiva della chiusura del solo settore dello stadio denominato “Curva Nord”, abitualmente occupato dai tifosi livornesi, ma questo per due giornate, da scontarsi nella prossima stagione sportiva. La misura, non comportando la chiusura dello stadio anche se per una sola giornata, risulta all’evidenza di minore lesività per gli interessi della ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno rimodula la sanzione inflitta in primo grado disponendo la chiusura del settore “Curva Nord” riservato ai tifosi livornesi, per 2 giornate di gara da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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