LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Martina MULAS/C.F.VILLAPUTZU

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Martina MULAS/C.F.VILLAPUTZU Con reclami, trasmessi tramite Racc.A.R.in data 28/04/2008, la sig.na Martina MULAS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.VILLAPUTZU un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007 e €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/08. Precisando di aver percepito solamente una rata per €.500,00 nelle due stagioni sportive, richiedeva la condanna della Società al pagamento di €.9.400,00, somma totale a credito nelle due stagioni sportive. Si rileva preliminarmente però che è stata pagata solo una tassa reclamo, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.VILLAPUTZU al pagamento in favore della sig.na Martina MULAS, della sola somma di € .4.500,00 relativa alla Stagione Sportiva 2006/07, dichiarando inammissibile per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. il secondo reclamo relativo alla Stagione Sportiva 2007/08. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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