F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/SPAL DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 2) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/SPAL DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.2008) Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il quale squalificava per due gare effettive il calciatore della Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., Levacovich Fabio, per fatti avvenuti alla fine del primo tempo della gara Portogruaro Summaga/Spal del 25.5.2008. Il Giudice Sportivo Nazionale squalificava il calciatore Levacovich Fabio sulla base delle dichiarazioni del referto arbitrale il quale testualmente riferisce: "durante l'intervallo ho ritenuto espulso il signor Levacovich Fabio / n.17 / in quanto avvicinandosi a me nello spazio antistanti gli spogliatoi mi proferiva parole volgari e irriguardose. A seguito della comunicazione della sanzione al capitano del Portogruaro, il signor Levacovich non procurava più alcuna turbativa. Ricorre la società Calcio Portogruaro Summaga in persona del suo rappresentante legale proponendo i seguenti motivi: la condotta tenuta dal giocatore, pur essendo stata giustamente sanzionata dall'arbitro con l'espulsione, va contestualizzata e pertanto, poiché il calciatore non intendeva essere irriguardoso nei confronti dell'arbitro poiché non vi era intenzionalità di ledere o offendere l'integrità morale dell'arbitro come si evince dal tenore della frase riportata nel referto in cui la parola volgare va intesa come un intercalare rafforzativo di una frase e non come irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Pertanto la sanzione appare sproporzionata ed eccessivamente afflittiva e la ricorrente chiede di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Levacovich Fabio ad una giornata effettiva ed in subordine di commutare la seconda giornata in un'ammenda che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. La Corte rileva il contesto oggettivo nel quale la gara è stata disputata e il comportamento remissivo del calciatore Levacovich Fabio; rileva altresì il tenore non ingiurioso delle frasi proferite. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Summaga di Portogruaro (Venezia) e, per l’effetto, riduce ad una giornata effe ttiva di gara la sanzione inflitta al calciatore Levacovich Fabio. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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