F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUCCI ENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUCCI ENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.2008) La società A.S.D. Caserta Calcio con atto del 28.5.2008 interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso la delibera in epigrafe. La decisione impugnata si basa su di una serie di gravi e reiterati comportamenti posti in essere ad opera dei sostenitori della società reclamante, i quali hanno: a) lanciato alcune bottiglie piene d’acqua contro la panchina di ambedue le squadre, colpendo con una di esse al braccio l’allenatore della società ospitante; b) nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco monete, accendini, pezzi di ferro delle dimensioni di una mano e sassi, colpendo l’arbitro con un sasso al polpaccio, uno degli assistenti arbitrali ad una coscia ed al fianco con un pezzo di ferro ed un sasso, il Commissario di campo con una bottiglia piena d’acqua; c) inveito con insulti ed espressioni pesantemente ingiuriose e minacciose al termine del primo tempo e nel corso della ripresa contro l’arbitro ed uno degli assistenti; d) tentato di colpire con un pugno il Direttore di gara e poi anche uno degli assistenti. Il ricorso non contesta lo svolgimento dei fatti come acclarato dal Giudice Sportivo , né la entità delle responsabilità in cui la società è incorsa, ma si limita a ricordare che essa aveva preparato con molta accuratezza l’organizzazione dell’incontro, proprio al fine di evitare quanto è poi effettivamente accaduto. Ciò premesso e considerate altresì le peculiari e reiterate caratteristiche degli episodi di antisportività verificatisi, non si ravvisano ragioni in alcun modo sufficienti per mitigare la entità delle sanzioni comminate. Rimane da esaminare la congruità della squalifica inflitta al calciatore Tucci, cui è stato addebitato: - di aver proferito più volte espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro e successivamente di averlo afferrato per la maglia, colpendolo tre volte al petto e cagionandogli una sensazione dolorifica. Il reclamo si basa sulla circostanza, peraltro non dimostrata, secondo la quale il Tucci si sarebbe limitato a “toccare” il direttore di gara, senza dar luogo ad una vera e propria condotta violenta. In senso nettamente contrario sta, però, il dettagliato rapporto arbitrale che, con qualificata efficacia probatoria, sul punto testualmente riferisce che al 36° del II tempo il calciatore, “una volta arrivato a mezzo metro da me con forza e con entrambe le mani afferrava la mia maglia, mi colpiva ripetutamente per tre volte al petto (procurandomi dolore)”. Da questo punto di vista è semmai da constatare che il colpevole ha ricevuto un trattamento sanzionatorio particolarmente mite, tenuto conto che per il comportamento in questione l’art. 19.4 lett. d) già prevede una squalifica per 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, mentre in via del tutto autonoma la stessa disposizione di cui alla lett. a) autonomamente sancisce una ulteriore squalifica per 2 giornate di gara nella distinta eventualità di condotta ingiuriosa od irriguardosa sempre in danno degli stessi ufficiali di gara. A parte il rilievo della maggiore responsabilità che allo stesso ineriva, in quanto capitano della squadra. Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso non merita accogliemtno in alcuna delle sue parti. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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