F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 5. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIAN ANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 5. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIAN ANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007) All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30.9.2007, valevole per il Campionato di Serie C2, Stagione Sportiva 2007/2008, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007, ha inflitto al calciatore Adrian Anthony Madaschi, tesserato in favore della società Portogruaro Summaga, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver commesso “un atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7 con procedura d’urgenza, C.G.S., la società Portogruaro Summaga, la quale ha sostenuto che il proprio tesserato non ha tenuto la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo, allegando due supporti video sui quali sono state registrate le immagini relative al fatto in questione. Per tale motivo ha chiesto l’annullamento della sanzione comminata al calciatore Adrian Anthony Madaschi. Alla riunione tenutasi in data 5.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettato per l’inammissibilità dell’unico mezzo di prova prodotto dalla reclamante. Ed invero, ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S., per quel che qui interessa, l’Organo di Giustizia Sportiva può valutare le riprese televisive relative alla gara oggetto del giudizio solo quando le stesse dimostrino “fatti di condotta violenta…non visti dall’arbitro”. Nel caso di specie, invece, il mezzo di prova televisivo dimostra alcun fatto non visto dall’arbitro, atteso che il calciatore è stato espulso su segnalazione dell’assistente del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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