F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA, SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA, SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007) La società Trento Calcio 1921 S.p.A. ha impugnato davanti alla C.G.F. la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007) in riferimento alla squalifica inflitta al suo tesserato Luca Crivellari per n. 3 giornate. I motivi della decisione impugnata consistono nell’aver colpito, a gioco fermo, con una testata un avversario “senza, tuttavia, avergli procurato alcun danno fisico” durante la gara Darfo Boario/Trento Calcio 1921 tenutasi il 23.9.2007. Il ricorso è stato esaminato all’udienza del 5.10.2007 alla quale nessuna è comparso per la società ricorrente . Il ricorso è infondato. Dagli atti i fatti materiali contestati posti a base della decisione del Giudice Sportivo risultano pienamente confermati. Il signor Crivellari, come del resto il suo avversario signor Longo Federico, si sono colpiti reciprocamente con una testata senza farsi del male. Il Collegio ha ritenuto di sentire telefonicamente il signor Guglielmi Alessandro, arbitro della gara, che ha confermato l’accaduto chiarendo che effettivamente l’atto è stato effettuato da entrambi i giocatori con violenza ancorché senza procurarsi danni fisici. Tutto ciò premesso il Collegio ritiene di confermare la decisione del Giudice Sportivo (tre giornate di squalifica) nei confronti del tesserato appartenente alla società ricorrente (la squalifica di pari durata inflitta al tesserato della Darfo non è stata impugnata). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Trento Calcio 1921 S.p.A. di Trento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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