F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 11 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 luglio 2008 2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/PERUGIA DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 11 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 luglio 2008
2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/PERUGIA DEL 2.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007 infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cuomo Luigi, a seguito della gara Potenza/Perugia del 2.12.2007, in conseguenza dell’espulsione avvenuta per aver colpito con una manata violenta, il volto di un avversario facendolo cadere a terra. La società Potenza Sport Club S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax del 6.12.2007 con richiesta di copia degli atti. Nei motivi di reclamo la società lamentava l’eccessività e la spropositatezza della sanzione inflitta rispetto al comportamento descritto dall’arbitro, in particolare in merito all’atteggiamento avuto dal Cuomo in seguito all’espulsione. A detta della reclamante infatti, in taluni casi precedenti si sono applicate sanzioni afflittive. Il reclamo può essere accolto. L’art. 19, comma 4 b), C.G.S. prevede la sanzione edittale di 3 giornate per il comportamento violento, ma consente anche l’applicazione di attenuanti quando il fatto violento non sia conseguenza di una specifica e preordinata “volontà di ledere” l’avversario, ma derivi invece dalla concitazione del giuoco. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica, inflitta al calciatore Cuomo Luigi, da 3 a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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