F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008 2) RICORSO DELL’A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008 2) RICORSO DELL’A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cattaneo Davide, seguito gara Pro Sesto/Monza Brianza del 9.12.2007, per aver, quest’ultimo, volontariamente colpito con un violento calcio sul ginocchio un avversario che era costretto ad abbandonare il terreno di giuoco. La società A.C. Pro Sesto S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax dell’11.12.2007 con richiesta di copia degli atti. Con memoria trasmessa il 15.12.2007 invia motivi nei quali viene definita la ricostruzione degli eventi fatta dal Giudice, “illogica, inveritiera e del tutto arbitraria” e la descrizione degli fatti esposta dall’arbitro sostanzialmente erronea rispetto al reale andamento dei fatti. Giova osservare che il Giudice Sportivo, a seguito dell’esame del referto arbitrale, ha solo preso atto del comportamento “violento” e “volontario” del Cattaneo nei confronti dell’avversario, riconoscendo la natura del gesto come sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 4 b) C.G.S., commisurando giustamente la squalifica in 3 giornate. Quanto poi “descritto”, circa la ricostruzione degli eventi, dalla società, non può essere oggetto di alcuna considerazione, avendo l’ufficiale di gara esposto compiutamente la dinamica dell’azione e qualificandolo nel suo svolgersi; risulta utile comunque ricordare che il referto gode di “fede privilegiata” nel suo contenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Pro Sesto S.r.l. di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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