F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008 3) RICORSO DELL’A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff.n. 95 del 13.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008
3) RICORSO DELL’A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff.n. 95 del 13.12.2007)
Con fax di preannuncio del 14.12.2007, la società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. tempestivamente richiedeva copia degli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe. Il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Scugugia Battista la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in quanto – come descritto dall’assistente arbitro – al termine della gara teneva “un comportamento offensivo” nei confronti dello stesso. La società "A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A." proponeva reclamo ammettendo esplicitamente che il calciatore era “….visibilmente e psicologicamente scosso dall’andamento della gara….” E sostenendo che la frase irriguardosa era riferito all’arbitro assistenste. Concludeva richiedendo la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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