F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITO GARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITO GARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007) Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007, veniva inflitta al calciatore del Catania Gionatha Spinesi, in relazione alla partita Lazio/Catania disputata il 9.12.2007, la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda di € 3.000,00 per aver rivolto all’arbitro “un’espressione ingiuriosa, toccandogli irriguardosamente il braccio’’. Contro tale decisione presentava appello la società Calcio Catania la quale, con diffusa motivazione, sosteneva l’eccessività della sanzione irrogata, ritenendo l’espressione pronunciata dal calciatore meramente irriguardosa e non ingiuriosa, e priva di qualunque carattere antigiuridico il successivo tocco del braccio del direttore di gara ad opera dello stesso atleta, chiedendo in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata, con l’annullamento dell’ammenda, ed in via subordinata ugualmente la riduzione della squalifica ad una giornata lasciando immutata l’ammenda o, in ulteriore subordine, la commutazione della residua giornata di squalifica in una ulteriore sanzione pecuniaria. Le doglianze difensive non possono trovare accoglimento. Premesso, infatti, che il tocco del braccio dell’arbitro da parte del calciatore assume, nel caso di specie autonomo rilievo, almeno nel senso di essere stato considerato dal direttore di gara non un semplice gesto di saluto, bensì un atto irriguardoso, tanto da essere annotato nel referto di gara, esso appare, quindi, suscettibile di un’ autonoma sanzione. Quanto alle frasi rivolte all’arbitro dal calciatore, esse sono sicuramente ingiuriose e non semplicemente irriguardose come sostenuto dalla difesa, poiché consistono in espressioni sostanzialmente denigratorie della personalità del destinatario ripetutamente, e perciò stesso consapevolmente, rivolte al direttore di gara in seguito, e quale contestazione, di un suo intervento sul piano disciplinare, vale a dire di un atto espressione tipica del suo potere di direzione dell’incontro. Non vi è, di conseguenza, spazio per nessuna riduzione della sanzione inflitta, che deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Catania Calcio S.p.A. di Catania e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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