F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 16 settembre 2008 2) RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINI DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 16 settembre 2008
2) RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINI DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Francesco La Rosa, calciatore tesserato in favore della società Ravenna Calcio S.r.l., le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 3.000,00 in ragione di una “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per aver, al 42° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, toccato la mano dell’arbitro che impugnava il cartellino” Avverso la decisione del Giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede ( in aggiunta alla sanzione della squalifica) l’ulteriore sanzione dell’ammenda, ha interposto ricorso il suddetto calciatore, all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione pecuniaria comminatagli rispetto ai fatti in contestazione, nonché l’illegittimità della medesima misura punitiva a cagione delle ricadute pregiudizievoli che la sua esecuzione determinerebbe rispetto ai diritti del lavoratore costituzionalmente garantiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, il ricorrente ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l’applicazione dell’ammenda, ovvero, in via subordinata, per la riduzione dell’entità della detta sanzione, con restituzione – in ogni caso – della tassa di reclamo versata. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il ricorrente, dopo essere stato espulso per protesta ( era infatti già stato ammonito), mentre l’arbitro si accingeva ad estrarre il cartellino rosso, stringeva la mano del direttore di gara ( ancorchè senza procuragli dolore) per impedirgli di espellerlo. “Poi, rilasciata la mano, la protesta terminava”. Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, quale esimente, la dedotta “enfasi agonistica” in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato. In disparte ogni considerazione sulla portata meramente assertiva delle suddette allegazioni, appare di tutta evidenza come le stesse non valgano ad accreditare la tesi difensiva di un comportamento scorretto tenuto dal ricorrente “inconsciamente”. Di contro, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista. In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l’ammenda comminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in ragione dell’insistita azione di protesta posta in essere dal ricorrente, culminata in una gesto oggettivamente irriguardoso che, di fatto, ha impedito al direttore di gara di dare immediata esecuzione, attraverso l’estrazione del cartellino, alla decisione dal medesimo assunta di espellere il calciatore. Nè sul punto è possibile valorizzare le residue osservazioni censoree che impingono nella necessità di salvaguardare i minimi livelli retributivi assicurati ai calciatori dai vigenti accordi collettivi, che, secondo la prospettazione del ricorrente, potrebberso restare compromessi dalla possibile riduzione della retribuzione fino ad un massimo del 50% del compenso annuo lordo dovuto per il periodo di squalifica. Ed invero, le divisate implicazioni, afferenti alla possibile riduzione della retribuzione dovuta al ricorrente, investono esclusivamente i rapporti con la società di appartenenza e si rivelano, pertanto, non decisive rispetto alla diversa questione della commisurazione della sanzione concretamente applicabile, per la quale assumono primario rilievo elementi circostanziali già verificatisi ed immediatamente apprezzabili per la loro concreta incidenza sulla gravità dei fatti consumati. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l’effetto, s’impone l’incameramento della tessa versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore La Rosa Francesco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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