F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNER DARIO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNER DARIO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007) Con delibera del 7.6.2007, Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, in seguito al deferimento del Procuratore Federale, comminava al calciatore Fabio Hubner la squalifica di un anno, al Presidente della U.S. Orsa Corte Franca Moreno Piantoni la inibizione per due anni, ed alla società U.S. Orsa Corte Franca l’ammenda di € 5.000,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto da scontare nel prossimo campionato. Avverso tale decisione, adottata in conseguenza della stipula, tra l’Hubner e la società U.S. Orsa Corte Franca nella persona del suo Presidente, di una scrittura privata relativa alla Stagione Sportiva 2006/2007 ritenuta in contrasto con gli artt. 94 N.O.I.F., 39 comma 2, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1 comma 1 C.G.S., nonché, per quel che concerne la società, con l’art. 2 comma 4, C.G.S., presentava reclamo alla Commissione d’Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, la U.S. Orsa Corte Franca, per sé, per il suo Presidente e per il suo tesserato. Con diffusa motivazione si sosteneva nell’impugnativa la insussistenza di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni del calciatore Hubner ed i premi, previsti nella sopracitata scrittura privata, di € 7.500,00 in caso di raggiungimento da parte della U.S. Orsa Corte Franca dei play off, e di € 10.000,00 in caso di raggiungimento del 1° posto in campionato, oltre al regolare rimborso spese di € 7.500,00. Ad avviso della società ricorrente le somme in questione, non essendo collegate ad un numero minimo di gare, dovevano essere considerate come un atto di liberalità della società nei confronti del suo tesserato, non in violazione della normativa riferentesi agli accordi economici tra società e calciatori non professionisti. Aggiungeva, poi, la società Orsa Corte Franca, che anche a voler ritenere la scrittura privata non conforme ai principi generali del settore dilettantistico, tale difformità potrebbe, al più, concretare la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., con la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. e non quella, più grave, prevista dall’art. 7 comma 6 applicato dalla Commissione Disciplinare. L’impugnazione non può trovare accoglimento. La vicenda, infatti, è stata correttamente ricostruita dalla Commissione Disciplinare la quale ha opportunamente distinto la parte legittima dell’accordo da quella illegittima, chiarendo come la tipologia dell’atto impediva di poter ritenere che la società avesse voluto riconoscere al calciatore solamente un rimborso spese. Lo stesso tenore letterale della scrittura privata, del resto, rende prive di pregio le argomentazioni difensive, giacché in essa il calciatore si impegna esplicitamente “alla prestazione calcistica nelle file dell’U.S. Orsa Corte Franca per la stagione agonistica 2006/2007”. In successione, ed usando addirittura le medesime espressioni, la società si “impegna a versare” prima un rimborso spese di € 7.500,00, e poi il premio una tantum di € 10.000,00 in caso di vittoria in campionato (1° posto), o di € 7.500,00 in caso di raggiungimento dei play-off. L’accordo si conclude con il punto n. 5 secondo il quale “a garanzia delle parti, copia del presente atto sarà depositato presso lo studio del ……….”. Sono le stesse parti, quindi, che definiscono “contratto” la scrittura privata, evidenziando che le somme in esso indicate saranno dovute dalla società al calciatore in cambio della sua “prestazione calcistica”, così costituendo la perfetta sinallagmaticità del rapporto. Appare, allora, irrilevante che per la corresponsione delle somme non sia previsto un certo numero di gare, giacché, all’evidenza, la società si era impegnata a versare al giocatore le somme indicate nell’accordo a prescindere dalla quantità di partite che questi avrebbe disputato. Anche sul piano strettamente logico appare impossibile accreditare la versione sostenuta dalla parte ricorrente, se solo si tiene presente l’ultimo punto dell’accordo, secondo il quale “copia del presente contratto sarà depositato ………. a garanzia delle parti”. Non si capisce, infatti, perché un atto di spontanea liberalità dovrebbe non solo essere formalizzato in un atto scritto, ma addirittura depositato presso terzi a garanzia dell’adempimento. Neppure l’ultima doglianza della U.S. Orsa Corte Franca relativa alla applicabilità dell’art. 1 C.G.S. può trovare accoglimento, giacché l’art. 7 richiamato dalla Commissione Disciplinare non è norma che contiene precetti ma solo sanzioni collegate alla violazione di principi contenuti in diversi punti, nella specie gli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, 1, comma 1, C.G.S., nonché, per la società, l’art. 2 comma 4 C.G.S., in relazione ai quali le misure applicabili sono appunto indicate nell’art. 7 C.G.S.. In ordine, infine, alla misura delle sanzioni inflitte, non è possibile addivenire ad alcuna riduzione, poiché esse risultano già applicate nel minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Orsa Corte Franca di Corte Franca (Brescia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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