F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA CARMINE SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009.
2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA CARMINE SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Salernitana/Cittadella, disputato in data 31.1.2009 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Carmine Coppola la squalifica per 3 giornate effettive di gara per doppia ammonizione per comportamento scorretto e per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, tentando di colpirlo con uno schiaffo al capo. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Salernitana Calcio S.p.A., la quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che non si è verificato alcun evento lesivo e chiede, pertanto, la riduzione della sanzione stessa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.2.2009, è presente il Segretario della Salernitana Calcio S.p.A., signor Sergio Leoni, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta, tenuto conto sia che la doppia ammonizione del calciatore Carmine Coppola comporta necessariamente la squalifica per 1 giornata di gara e sia che il comportamento tenuto dal medesimo calciatore integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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