F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. 3) RICORSO DEL SIG. CITADIN MARTINS EDER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/FROSINONE DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. 3) RICORSO DEL SIG. CITADIN MARTINS EDER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/FROSINONE DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009) Con rituale reclamo il Calciatore Citadin Martins Eder, tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009) che gli aveva comminato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine dell’incontro Bari/Frosinone del 31.1.2009, rivolto all’arbitro un epiteto ingiurioso. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l’assenza di qualsivoglia intento lesivo, essendosi limitato ad esternare un sentimento di amarezza per una direzione arbitrale ritenuta negativa. Ha, altresì, sottolineato la mancanza di precedenti sue condotte consimili, la sua inesperienza, la sua giovane età e, richiamando precedenti disciplinari in materia, ha concluso per la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata di gara anche con commutazione del secondo turno di squalifica con una sanzione pecuniaria. Alla seduta del 12.2.2009 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il suo difensore, che ha illustrato i motivi scritti, mentre il reclamante, modificando in parte le sue difese, ha dichiarato che quanto da lui detto era riferito a calciatori avversari che gli addebitavano suoi comportamenti scorretti tenuti nel corso della gara. Ciò premesso, ritiene questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, che la condotta tenuta dal tesserato deve, inequivocabilmente ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, essere ritenuta di portata gravemente ingiuriosa eppertanto del tutto corretta deve ritenersi, ex art. 19, n. 4, C.G.S., la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Citadin Martins Eder e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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