F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 23 marzo 2009. 1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, PRESIDENTE ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008– NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08-09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009) 2) RICORSO DEL SIG. DI SANTO PIERLUIGI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 – NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08- 09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009) 3) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI CON NOTE DEL 5.12.08 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08- 09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 23 marzo 2009. 1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, PRESIDENTE ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008– NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08-09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009) 2) RICORSO DEL SIG. DI SANTO PIERLUIGI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 – NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08- 09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009) 3) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI CON NOTE DEL 5.12.08 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08- 09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009) Con decisione resa pubblica con Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 26.1.2009, la Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura federale per più violazioni dell’art. 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’allegato, A paragrafo IV), lettera A) punto 2), del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, ha inflitto a: ROBERTO BENIGNI, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA, la sanzione della inibizione per la durata di mesi 6 (sei); PIERLUIGI DI SANTO, già Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA, la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 3 (tre); alla SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 SpA, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso l’Ascoli Calcio, il Presidente nonché legale rappresentante sig. Roberto Benigni ed il sig. Pierluigi Di Santo, all’epoca dei fatti Amministratore delegato della predetta società. Tutti hanno chiesto il proscioglimento in toto dagli addebiti contestati, con conseguente annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure ovvero l’applicazione di sanzioni meno afflittive. Le medesime conclusioni sono state rassegnate dai ricorrenti all’esito dell’udienza di discussione. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, in rito, s’impone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione. 1.1. Nel merito, la Corte, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso (n. 303) proposto dal sig. Di Santo sia infondato e vada respinto; viceversa, i ricorsi (nn. 302 e 304) spiegati, rispettivamente, dal sig. Roberto Benigni e dalla società Ascoli si rivelano parzialmente fondati e, pertanto, vanno accolti, ancorchè nei limiti di seguito indicati. 2 Mette conto evidenziare, anzitutto, che, con Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008, il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2008/2009. Per quanto di più diretto interesse, viene in rilievo il disposto di cui all’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. 93/A del predetto C.U. nella parte in cui fa carico alle società di “far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30 settembre 2008, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giungo 2008.......Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C, entro il termine del 31 ottobre 2008, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera” relativi agli emolumenti sopra indicati. La disposizione prosegue prescrivendo che l’inosservanza di quanto statuito con riguardo agli emolumenti di cui trattasi “comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Quest’ultimo, all’art. 10, terzo comma stabilisce che “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”. 2.1 Orbene, nell’impostazione accusatoria, appaiono suscettivi di contestazione disciplinare sia il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento, entro il termine del 30.9.2008, degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2008 sia l’omesso versamento, entro il termine del 31.10.2008, delle ritenute irpef e dei contributi Enpals da operare sugli emolumenti suindicati. Lo stesso giudice di prime cure ha convalidato tale costrutto giuridico, rilevando la sussistenza, nel caso di specie, di due distinte fattispecie di illecito. Di qui, l’applicazione di una duplice sanzione, da cui è andato esente il solo sig. Di Santo, in quanto, fin dal 26.10.2008, non rivestiva più la carica di amministratore delegato dell’Ascoli calcio, sicchè alcun rimprovero era possibile muovergli rispetto agli omessi versamenti delle ritenute di legge, che era possibile effettuare fino al 31.10.2008 3. In disparte per ora l’esatta qualificazione giuridica degli addebiti in contestazione, occorre, anzitutto, soffermarsi sulla questione della concreta predicabilità di una fattispecie di illecito. Ed, invero, nella prospettazione difensiva dei ricorrenti andrebbe revocato in dubbio lo stesso disvalore dei fatti addebitati a cagione della dedotta ricorrenza di un’ipotesi di forza maggiore. In particolare, la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore sarebbe da ascriversi alla sopravvenuta impossibilità, da parte della Società finanziaria EUROFINSPORT, di onorare il finanziamento promesso all’Ascoli Calcio. Di contro, secondo i ricorrenti, nulla poteva far dubitare del buon fine della detta operazione: l’Ascoli, così come altre società di calcio di serie A e di serie B, si era già avvalsa altre volte della Eurofinsport, la quale aveva ripetutamente garantito il rispetto degli impegni contratti. L’improvvisa (ed imprevedibile) sopravvenienza del ritardo nella erogazione del finanziamento – a sua volta dovuto alla crisi mondiale della finanza – assurge, dunque, nella prospettazione attorea a causa di forza maggiore e vale, di per sé, a scriminare le condotte in contestazione. 3.1 Tale tesi non ha pregio. Com’è noto, l’esimente invocata dai ricorrenti implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa. 3.1. Di contro, come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure, la previsione da parte del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008 di termini finali (del 30.9.2008 e del 31.10.2008) per la cura degli adempimenti connessi alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro contratti dalla società Ascoli Calcio non vale ad elidere la rilevanza – ai fini in esame – del ritardo già accumulato dalla detta società nel pagamento dei propri debiti, che avrebbero dovuto già essere onorati (non già alle date previste dal precitato comunicato, bensì molto prima e cioè) alle rispettive scadenze naturali. Ne discende che, alla data in cui è mancata l’erogazione del finanziamento promesso, l’Ascoli calcio già versava (colpevolmente) in una situazione di mora. In ragione di ciò appare del tutto fuori sesto l’affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della detta società, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi per tempo delle risorse necessarie per farvi fronte. D’altronde, in siffatte evenienze, l’effetto del trasferimento a carico del debitore in mora del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce un principio generale dell’ordinamento (argomenta ex art. 1221 c.c.). 3.2 In disparte quanto finora osservato, nemmeno è possibile convenire con la ricostruzione accreditata negli atti difensivi dei ricorrenti, secondo cui la condotta della società Ascoli calcio risulterebbe immune da qualsivoglia rimprovero, al punto da doversi escludere la stessa astratta praticabilità di soluzioni alternative idonee ad assicurare il pieno rispetto degli impegni imposti dall’ordinamento sportivo. Anzitutto, non può ritenersi affatto espressione della dovuta diligenza l’opzione concretamente seguita dalla suddetta società di procurarsi il necessario finanziamento proprio a ridosso delle scadenze previste dal Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008 , sì da rendere oltremodo difficile la possibilità di porre rimedio ad eventuali contrattempi. Inoltre, i rischi inevitabilmente connessi a tale delicata operazione avrebbero dovuto suggerire maggior cautela attraverso la ricerca - viepiù alle prime difficoltà - di fonti alternative di finanziamento. 4. Acclarato che non può dirsi giustificato il ritardo con cui la società Ascoli calcio ha provveduto agli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 93/A, è necessario ora verificare la correttezza della traiettoria argomentativa che ha condotto il giudice di prime cure a ravvisare nei fatti in contestazione la violazione di due distinte ed autonome previsioni disciplinari. 4.1 Sul punto, in aderenza ad un orientamento già espresso da questa Corte, le segnalate condotte omissive (l’una relativa agli emolumenti retributivi e l’altra relativa ai connessi contributi e ritenute fiscali) vanno considerate unitariamente, quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, e ciò innanzitutto da un punto di vista logico. Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals, infatti, non possono che essere naturalmente riferiti ad emolumenti retributivi ai quali si legano inscindibilmente in un rapporto di necessaria presupposizione. La circostanza che vede assegnate scadenze diverse – rispettivamente 30 settembre e 31 ottobre 2008 – per depositare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti e quella attestante l’avvenuto pagamento dei contributi risponde proprio al detto rapporto di presupposizione: solo in quanto è corrisposto un emolumento retributivo in base a titolo legittimo ne consegue l’obbligo di versare – sia pure ovviamente a soggetto diverso da chi ha reso la prestazione – i contributi previdenziali e le ritenute fiscali. 4.2 Ma vi è di più. E’ lo stesso terzo comma dell’art. 10 del CGS, della cui corretta applicazione è questione, a legare in una unica fattispecie le due evenienze del mancato pagamento degli emolumenti dovuti e del mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La norma citata, che peraltro è stata innanzi richiamata, prevede la sanzione nella misura minima dei due punti di penalizzazione per la complessiva fattispecie del “mancato pagamento.....degli emolumenti dovuti.....e il mancato pagamento…..delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità……”. Ben avrebbe potuto essere irrogata per le violazioni degli adempimenti di cui trattasi una sanzione anche superiore ai due punti di penalizzazione in classifica, atteso che il citato art. 10, terzo comma CGS prevede una misura “non inferiore a 2 punti”, e tuttavia in tale evenienza (quella cioè di una penalizzazione superiore ai due punti) non si tratterebbe più del minimo edittale, quale invece la Commissione disciplinare nazionale ritiene di aver irrogato infliggendo i 4 contestati punti di penalizzazione. Del resto, laddove la disciplina di settore ha inteso partitamente sanzionare ciascun inadempimento con distinti punti di penalizzazione in classifica lo ha fatto in maniera espressa (cfr. allegato A), paragrafo III), lettera A), punto 2) del C.U. n. 93/A), il che non è nel caso di specie, avuto riguardo al dato testuale dell’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) della cui applicazione si tratta. 4.3. In definitiva, se si conviene, come alla Corte appare pacifico convenire, che la condotta dei reclamanti, comunque giustamente censurata, è da ricondurre per ragioni di ordine logico – sistematico ad una fattispecie unitaria, allora la sanzione nel minimo edittale non può che essere quella dei due punti di penalizzazione, potendo una penalizzazione maggiore conseguire ad una congrua motivazione con cui si esplicitino le ragioni che conducono ad irrogare una sanzione oltre appunto il minimo edittale. La ritenuta fondatezza di tale motivo di censura – unitamente alla valutazione di tutte le altre circostanze del caso concreto che, già in prima istanza, avevano fatto emergere la correttezza del comportamento tenuto dal sig. Benigni - conduce alla rimodulazione delle sanzioni già irrogate, nel senso di ridurre a due i punti di penalizzazione in classifica della soc. Ascoli, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed a mesi 4 l’inibizione per il sig. Roberto Benigni. Di contro, non possono trovare ingresso le ulteriori richieste di riduzione della pena che impingono nell’asserita possibilità di sindacare la scelta del Procuratore Federale di non accettare la richiesta di patteggiamento. Siffatta evenienza non è, infatti, contemplata dall’ordinamento sportivo; né è possibile mutuare, per la diversità dei principi ad essa sottesi, la disciplina all’uopo dettata dal codice di procedura penale. Per effetto del parziale accoglimento dei reclami nn. 1 (proposto dal sig. Benigni Roberto) e 3 (proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 s.p.a.), va disposta la restituzione della tassa reclamo. 5. Occorre, infine, approfondire la specifica posizione del ricorrente Pierluigi Di Santo, il quale ha opposto, anzitutto, l’inesigibilità nei suoi confronti degli obblighi de quibus – la cui violazione è in contestazione - a cagione dei limiti operativi che segnavano il suo mandato (atto di nomina del 28.3.2008), qualificati di natura pubblica e validi erga omnes, soprattutto nei confronti dei terzi. Orbene, vale premettere che i limiti d’investitura allegati dal Di Santo non sono stati giammai ufficialmente comunicati; peraltro, a differenza di quanto dedotto, la loro previsione, a norma dell’art. 2384 c.c., sarebbe stata, comunque, inopponibile ai terzi, ancorchè si fosse trattato di limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto ed "anche se pubblicate". Chiarito ciò, è necessario aggiungere che la valenza preclusiva delle dette limitazioni avrebbe, al più, potuto condizionare la possibilità del prevenuto di ricorrere in via diretta al mercato finanziario onde reperire le risorse necessarie ad onorare gli impegni economici gravanti sulla società. Di contro, alcun impedimento si frapponeva all’adozione di tutte le opportune iniziative che consentissero, in tempo utile e non solo dopo la notizia della mancata erogazione del finanziamento da parte della Eurofinsport (id est il 26.9.2008), l’immediata convocazione degli organi dotati di pieni poteri decisori al fine di deliberare le soluzioni più appropriate per consentire il regolare assolvimento degli obblighi finanziari. D’altronde, lo stesso ricorrente, nel proprio gravame, si accredita il merito, da un lato, di aver fattivamente operato perché venisse pagata la mensilità di gennaio e, dall’altro, di aver contribuito alla formazione di rilevanti plusvalenze per circa 3.500.000 €: a fronte di un tale proficuo impegno non è dato comprendere la ragione per cui, solo rispetto agli adempimenti in contestazione, debba essere valutata come neutra la sua posizione nell’organigramma della società Ascoli Calcio. Appare, pertanto, condivisibile il principio affermato dal Giudice di prima istanza secondo cui il Di Santo avrebbe dovuto rinvenire, all’interno delle funzioni che svolgeva, i poteri per affrontare e risolvere la situazione finanziaria della società. Né è possibile affermare l’estraneità del ricorrente rispetto alla negligente gestione delle pendenze debitorie in contestazione. Sul punto, è sufficiente notare che il ricorrente è stato nominato amministratore delegato fin dal 28.3.2008, sicchè aveva il pieno governo (e la connessa responsabilità) delle obbligazioni di cui si discute, divenute esigibili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso proposto dal Di Santo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. P.Q.M. La C.G.F. riuniti i reclami n.1), n. 2), n.3): a) accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal sig. Benigni Roberto e per l’effetto riduce la sanzione dell’inibizione inflittagli a mesi 4; b) respinge l’appello come sopra proposto dal sig. Di Santo Pierluigi; c) accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 s.r.l. di Ascoli Piceno e per l’effetto riduce la sanzione a punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Dispone restituirsi le tasse reclamo relative ai reclami nn. 1) e 3), e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 2).
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