F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 26 marzo 2009. 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. UNIONE CALCISTICA CAIRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINISELLESE A.S.D./UNIONE ALCISTICA CAIRATE DEL 18.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 26.2.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 26 marzo 2009. 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. UNIONE CALCISTICA CAIRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINISELLESE A.S.D./UNIONE ALCISTICA CAIRATE DEL 18.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 26.2.2009) Con ricorso per revocazione ritualmente introdotto, l’A.S.D. Unione Calcistica Cairate ha sollecitato alla Corte di Giustizia Federale la revoca della decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 26.2.2009, in quanto la detta Commissione aveva omesso di convocare la ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta in sede di reclamo, proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di perdita della gara con l’A.S.D. Cinisellese per 0-3. Ritiene la Corte, in conformità alla propria giurisprudenza, di accogliere il reclamo come da dispositivo. Questa stessa Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131/CGF, ha invero ritenuto di inquadrare nell’ipotesi di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. la violazione della norma diretta a garantire il principio del contraddittorio, che dispone l’obbligatorietà della convocazione, per essere ascoltata, della parte che ne abbia fatto richiesta. Ha ritenuto la ricordata decisione che la mancata convocazione non costituisca violazione della norma posta a garanzia del contraddittorio, ma integri uno specifico errore sul fatto, costituito dalla mancata percezione, da parte dell’Organo giudicante, del fatto costituito dalla richiesta, presentata in forma documentale, dell’istanza di audizione. La Sezione semplice della Corte, alla quale è affidato il presente ricorso, non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo sopra richiamato e pertanto, disattese le altre richieste e conclusioni avanzate dalla parte ricorrente accoglie per quanto di ragione il sollevato reclamo, e, pertanto, revocata la decisione impugnata, rimetter gli atti al giudice a quo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Unione Calcistica Cairate di Cairate (Varese) e per l’effetto annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it