F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008 1) RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA STATUTO FEDERALE IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 9, COMMA 1 LETT. C) DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008 1) RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA STATUTO FEDERALE IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 9, COMMA 1 LETT. C) DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C. Il Presidente Federale con lettera del 3.6.2008, ha sollevato conflitto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, ultima parte dello Statuto Federale, in riferimento al mancato adeguamento, da parte della Lega Professionisti Serie C, di talune disposizioni del nuovo Regolamento di Lega che la FIGC, in sede di controllo di conformità del regolamento stesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello Statuto Federale, aveva invitato la Lega ad operare. Il Presidente Federale, infatti, con delibera d’urgenza n. 46/PF del 4.3.2008, concedeva il visto di conformità al nuovo Regolamento Lega Professionisti Serie C, con invito ai competenti organi della Lega ad apportare le modifiche indicate nella nota allegata alla delibera stessa, conformemente al disposto dell’art. 9, comma 2, dello Statuto Federale, secondo il quale: “I regolamenti delle Leghe sono inviati alla FIGC ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di Giustizia Federale”. Con successiva lettera del 10.3.2008, inviata alla FIGC, il presidente della Lega Professionisti Serie C, pur dichiarando la disponibilità della Lega ad adeguarsi a talune delle indicazioni contenute nella indicata nota della Federazione allegata alla delibera n.46/PF, eccepiva in via preliminare che il provvedimento di concessione del visto di conformità non poteva intendersi sottoposto a condizione e, pertanto, le osservazioni mosse con riferimento agli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1, lett. c) erano da ritenere conformi allo Statuto Federale e non sarebbero state, quindi, modificate nel senso richiesto dalla Federazione. La delibera presidenziale veniva sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella riunione del 5.5.2008, ed in quella sede si precisava che sulle questioni inerenti l’art. 5, comma 1 e l’art. 9, comma 1, lett. c) del Nuovo Regolamento di Lega sarebbe stata adita la Corte di Giustizia Federale, ai sensi del richiamato art. 9, comma 2, ultima parte, dello Statuto Federale. Con lettera in data 30.6.2008 inviata a questa Corte di Giustizia Federale, la Lega Professionisti Serie C eccepiva: 1) la carenza di potere della Federazione nel sollevare il conflitto ex art. 9, comma 2, dello Statuto della FIGC, in ragione della natura dell’atto gravato, vale a dire lo Statuto dell’Associazione e non un Regolamento cioè un atto meramente organizzativo; 2) che in ordine all’art. 5, comma 1 dello Statuto della Lega in sede di Assemblea del 19.6.2008, la Lega pro bono pacis, sia pure non convinta sotto il profilo giuridico sostanziale, aveva accolto i suggerimenti della Federazione; 3) l’infondatezza delle censure dedotte in riferimento all’art. 9, comma 1, lett. c), del vigente Statuto di Lega, quale confermato dall’Assemblea del 19.6.2008, sottolineando, da un lato “l’inammissibilità ratione temporis del ricorso alla Corte di Gius tizia Federale” e, dall’altro lato, la perfetta conformità della disposizione contestata ai principi di democraticità interna ed allo Statuto della FIGC. A seguito di specifica richiesta questa Corte nella riunione del 2.7.2008 udiva le parti e precisamente, per la FIGC l’Avv. Giancarlo Gentile e per la Lega Professionisti Serie C il Vicepresidente Notaio dott. Salvatore Lombardo, i quali illustravano ulteriormente le rispettive tesi, ribadendo la loro fondatezza. Motivi della decisione In via preliminare ritiene la Corte che non possa essere condivisa l’eccezione, in ordine logico prioritaria, formulata con la richiamata lettera del 10.3.2008, a firma del Presidente della Lega Professionisti Serie C, secondo la quale la delibera n. 46/PF di concessione del visto di conformità al Regolamento della Lega “non possa intendersi sottoposta a condizione” e che pertanto, con essa, non possa imporsi alla Lega stessa un obbligo di conformarsi alle modifiche suggerite: d’altronde, con la lettera del Presidente Federale del 3.6.2008 il mero invito ad apportare talune modifiche è stato rivolto alla Lega dopo l’intervenuta concessione del visto di conformità che, evidentemente, non si sarebbe potuto concedere ove il Regolamento stesso fosse stato ritenuto contrastante con lo Statuto Federale. Invero il contenuto effettivo della delibera (ove si legge “è concesso il visto di conformità al Regolamento della Lega Professionisti Serie C…con invito ai competenti organi della medesima Lega ad apportare le modifiche indicate nella nota allegata agli atti della presente delibera di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale ed a trasmettere il testo modificato alla FIGC”) non può dar adito a dubbi circa la volontà della Federazione, al di là della formula di cortesia adottata, di muoversi nell’ambito della procedura di cui all’art. 9, comma 2, dello Statuto Federale, il quale stabilisce che “In caso di difformità, la FIGC rinvia…il Regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri”. In ogni caso, poi, le precisazioni formulate dal Consiglio Federale nella riunione del 5.5.2008, in sede di ratifica della delibera in oggetto, con riferimento alle due disposizioni in contestazione (gli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1, lett. c), per le quali la Lega ha manifestato l’intendimento di non adeguarsi, eliminano sul nascere, qualora ve ne fosse stato bisogno, qualsiasi dubbio circa la valutazione di non conformità del regolamento allo Statuto Federale: diversamente lo stesso non avrebbe potuto essere rinviato ai sensi del richiamato art. 9, comma 2 dello Statuto. Altresì infondata è da ritenere l’eccezione pregiudiziale circa la carenza di potere della Federazione a sollevare il conflitto in ragione della natura dell’atto gravato che, sul piano formale si qualifica come Statuto della Lega e non già come Regolamento, così come testualmente recita il predetto art. 9, comma 2, dello Statuto Federale. In proposito è sufficiente rilevare cha al di là del nomen juris, Statuto o Regolamento, che ciascuna Lega intenda dare, come precisa il citato comma 2, agli atti di propria autonomia che disciplinano la rispettiva articolazione organizzativa, è fuori di dubbio che essi, secondo l’interpretazione letterale e sistematica dell’intero comma 2, debbano rispettare lo Statuto e gli indirizzi del CONI e della FIGC e che tali atti delle Leghe, che la norma qualifica genericamente regolamenti, in quanto fissano regole di funzionamento delle Leghe stesse, debbano essere trasmessi alla FIGC “ai fini del controllo di conformità” che, ove non pienamente superato, legittima entrambe le parti – Lega e FIGC – a sollevare conflitto innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. Nel merito delle questioni sollevate occorre preliminarmente sottolineare una distinzione tra le due: in ordine alla prima, relativa al tema della tutela assicurativa dei tesserati, le deduzioni della Lega del 30.6.2008 fanno ritenere cessata la materia del contendere, essendo state recepite, nell’Assemblea del 19.6.2008, le variazioni suggerite dalla FIGC, e ciò a prescindere dalla ribadita convinzione della legittimità della formulazione originaria. Quanto all’art. 9, comma 1, lettera c), la Lega solleva un’ulteriore eccezione di inammissibilità ratione temporis, sostenendo che la Federazione fosse decaduta dal potere di controllo, atteso che la norma non è stata modificata in sede di riforma dello Statuto e che pertanto tale potere doveva ritenersi ormai esaurito a seguito della precedente approvazione. Si può peraltro prescindere dalla eccezione in considerazione della fondatezza nel merito della tesi della Lega. In proposito, va anzitutto osservato che qualora il deficit di democrazia ipotizzato dalla FIGC nei confronti del Regolamento della Lega fosse reale, esso si sarebbe realizzato già nelle precedenti formulazioni normative, tanto più che lo stesso art. 20 dello Statuto Federale, con il quale si assume che il Regolamento contrasterebbe, non ha subito sostanziali modifiche rispetto al corrispondente articolo, il 17, del precedente Statuto, ove con identica disposizione si stabiliva che “I delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche o i loro rappresentanti”. E d’altro canto anche la norma attributiva dell’autonomia organizzativa della Lega nel precedente Statuto Federale, l’art. 7, comma 2, conteneva il medesimo vincolo del rispetto “dei principi di democrazia interna” di cui all’attuale art. 9, comma 2 e, pertanto, non si comprende come ciò che prima non contrastava con lo Statuto Federale lo sia improvvisamente divenuto, senza che siano state introdotte, in proposito, specifiche modificazioni. Nel merito, poi, non è condivisibile il rilievo di non conformità a democrazia mosso alla norma in questione, in quanto occorrerebbe dimostrare che il principio democratico verrebbe eluso qualora la rappresentanza della società derivasse da designazione anziché da elezione e ciò anche in riferimento all’ordine del giorno dell’assemblea cui si partecipa (elezioni od altro), il che non appare certamente agevole. Tanto più che al principio democratico sono riconducibili non soltanto le forme di democrazia diretta ma anche quelle basate sulla rappresentanza la quale pur se fondata principalmente sul fatto elettivo, non esclude, ed appare pienamente compatibile, con forme di designazione o di nomina. Sul punto ritiene la Corte che l’invito rivolto dalla FIGC alla Lega Professionisti Serie C si muova su di un piano di mera opportunità che, pertanto, non appare idoneo a concretare un’ipotesi di difformità tale da imporre alla Lega l’obbligo giuridico di adeguamento. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale in riferimento al ricorso della FIGC avverso l’art. 5, comma 1, del Regolamento della Lega Professionisti Serie C dichiara cessata la materia del contendere alla luce delle variazioni apportate nell’assemblea del 19.6.2008 rispetto al testo approvato nell’assemblea del 26.11.2007; lo dichiara invece infondato, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all’art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento stesso.
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