F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008 3) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008 3) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S. Le istanze proposte dal Procuratore Federale si erano rese necessarie, in quanto l’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale in data 21.6.2007 ed entrato in vigore il 1.7.2007 prevede che «le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva» e che unica eccezione a tale regola è costituita dalla disposizione contemplata nell’ultima parte dello stesso comma 11, che assegna alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, il potere di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione delle indagini. Le richieste di proroga sono state presentate con riferimento a ogni singola procedura (e non complessivamente con un unico atto di richiesta, com’era avvenuto l’anno scorso), in conformità a quanto stabilito il 25.7.2007 dalla Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, Com. Uff. n.5/CGF 2007/2008, la quale aveva stabilito che le singole richieste di proroga avrebbero dovuto «puntualmente chiarire le ragioni della eccezionalità della misura richiesta». La Corte ha preliminarmente udito il Procuratore Federale nella persona del Dott. Stefano Palazzi, il quale, facendo riferimento alla documentazione scritta presentata alla Corte, ha esposto, con esauriente motivazione, le ragioni - consistenti, da una parte, nell’eccessivo carico di lavoro che grava sull’ufficio della Procura Federale, la cui costituzione si è solo recentemente perfezionata a seguito di una complessa procedura, e, dall’altra, nella complessità delle indagini richieste per ogni singola procedura - che hanno giustificato la presentazione delle numerose richieste di proroga inoltrate ai sensi della disposizione indicata in oggetto. La Corte ha successivamente esaminato le richieste di proroga delle indagini alla Stagione Sportiva 2008/2009 come da istanze pervenute dalla Procura Federale: richieste di proroga delle indagini instaurate post 15.4.2008; richieste di proroga delle indagini instaurate ante 15.4.2008. Il Procuratore Federale ha allegato ad ogni singola richiesta di proroga un documento attestante il “CARICO DI LAVORO PROCURA FEDERALE”. La Corte rileva che dall’esame della documentazione scritta e dall’audizione del Procuratore Federale risulta la prova dei due elementi del notevole carico di lavoro degli uffici della Procura Federale e dei loro componenti e delle difficoltà che ha dovuto affrontare la Procura Federale dopo che, a seguito dell’entrata in vigore, il 1.7.2007, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, alla Procura stessa sono state assegnate anc he le funzioni inquirenti, in precedenza proprie dell’Ufficio Indagini. Non risultano invece adeguatamente indicati, nelle singole richieste di proroga, gli elementi relativi alla complessità delle indagini da espletare nei singoli procedimenti, e deve dunque ritenersi che, allo stato degli atti, e salvo eventuale integrazione della documentazione da parte della Procura Federale, la Corte, pur consapevole delle gravi conseguenze che per la giustizia sportiva si determineranno per il mancato proseguimento delle indagini, non sia in grado di ravvisare caso per caso i motivi di eccezionalità che giustifichino la deroga alla regola del termine per la conclusione delle indagini e non possa dunque concedere una proroga indifferenziata di tutte le richieste presentate dalla Procura stessa. Ritiene tuttavia la Corte che la prova delle circostanze dell’eccessivo carico di lavoro e del perfezionamento che solo di recente ha riguardato la costituzione dell’ufficio della Procura Federale debba indurre a ravvisare i motivi di eccezionalità, richiesti dal citato art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, con esclusivo riferimento ai procedimenti riguardanti fatti oggetto di indagine che si siano verificati nel periodo più recente, periodo nel quale il carico del lavoro accumulatosi in precedenza può pensarsi abbia reso più difficile la trattazione di nuove pratiche. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, decide di respingere, allo stato degli atti, le richieste di proroga delle indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008, richieste per le quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine, stabilito dalla disposizione indicata in oggetto, della conclusione della stagione agonistica.
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