F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CGF del 3 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 8/CGF del 24 luglio 2008 2) RICORSO DEL SIG. MARINO SALVATORE GENITORE DEL CALCIATORE MARINO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO ALL’8.6.2009, SEGUITO GARA TORNEO JUNIORES M. PATERNI – D.P. PISA/D.P.AREZZO DELL’1.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 5.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CGF del 3 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 8/CGF del 24 luglio 2008 2) RICORSO DEL SIG. MARINO SALVATORE GENITORE DEL CALCIATORE MARINO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO ALL’8.6.2009, SEGUITO GARA TORNEO JUNIORES M. PATERNI - D.P. PISA/D.P.AREZZO DELL’1.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 5.6.2008) La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rigettava il reclamo del signor Marino e della società, cui apparteneva il calciatore, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo con riferimento a fatti accaduti in occasione della gara D.P.Pisa/D.P. Arezzo dell’1.5.2008, nell’ambito del Torneo M.Paterni, Com. Uff. n. 48 dell’8.5.2008, con cui era inflitto a Marino Andrea la squalifica fino all’8.6.2009, in quanto ”a fine gara dopo essersi sputato sulla mano, la porgeva al Direttore di gara per il saluto stringendogliela”. Con il reclamo in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento della decisione predetta, deducendo alcune considerazioni circa la non intenzionalità del fatto e sulla ricostruzione “indiretta” ell’accaduto, n quanto riferito all’arbitro dall’assistente . La Commissione osserva che il reclamante in sostanza ha impugnato una decisione di secondo grado,divenuta pertanto definitiva. Al riguardo si osserva che la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo della Commissione Disciplinare Nazionale. Nel caso in esame ci si trova di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Marino Salvatore, genitore del calciatore Marino Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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