F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZERBINI PRATA IVAN SEGUITO GARA U.S. POLIGNANO /ROMA FUTSAL DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZERBINI PRATA IVAN SEGUITO GARA U.S. POLIGNANO /ROMA FUTSAL DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008) Con ricorso ritualmente introdotto l’A.S.D. U.S. Polignano ha gravato d’appello la decisone del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 61, con la quale il detto giudice, in relazione alla gara U.S Polignano/Roma Futsal del 27.9.2008, squalificava per 3 gare effettive il calciatore Ivan Zerbini Prato. Ad avviso della società ricorrente, la punizione sarebbe eccessiva e pertanto andrebbe riportata ad equa misura in considerazione di tutte le circostanze di fatto relative alla condotta antiregolamentare. A parere della Corte il ricorso è fondato e la squalifica va parzialmente ridotta. Il primo Giudice ha sanzionato il ricordato calciatore in virtù del disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. trattandosi di condotta violenta nei confronti di altro atleta; tale condotta, peraltro, si è determinata in reazione ad altro atto di violenza, in quanto – come risulta dagli atti ufficiali – lo Zerbini Prata era stato precedentemente colpito da un avversario con un calcio a gioco fermo. Ritiene pertanto la Corte che la sanzione, anche in relazione alla scarsa violenza dell’atto che ha attinto l’avversario al petto, sia meritevole di applicazione delle circostanze attenuanti e vada ridotta. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Polignano Calcio a 5 di Polignano a Mare (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zerbini Prata Ivan a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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