F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 11.02.2009 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO TAGLIOLINI (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Bassano Romano), ANNA MARIA FRASCA (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. AP Olimpia), LUCA TOMASSINI (calciatore attualmente tesserato ASD Monterosi), MASSIMILIANO FERRINI (attualmente tesserato ASD Bracciano 1910) E DELLE SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA E AP OLIMPIA (nota n. 2055/1162pf07-08/GR/blp del 28.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 11.02.2009 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO TAGLIOLINI (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Bassano Romano), ANNA MARIA FRASCA (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. AP Olimpia), LUCA TOMASSINI (calciatore attualmente tesserato ASD Monterosi), MASSIMILIANO FERRINI (attualmente tesserato ASD Bracciano 1910) E DELLE SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA E AP OLIMPIA (nota n. 2055/1162pf07-08/GR/blp del 28.10.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Tagliolini Paolo, all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante dell’ASD Bassano Romano; 2) Frasca Anna Maria, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante dell’AP Olimpia; 3) il calciatore Tomassini Luca attualmente tesserato dell’ASD Monterosi; 4) il calciatore Ferrini Massimiliano, attualmente svincolato; 5) la società ASD Flaminia Civita Castellana; 6) la società AP Olimpia; per rispondere: - i primi quattro delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 96, comma 1, NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso tra loro, tentato, mediante una fittizia “triangolazione” di eludere la disposizione di cui all’art. 96 NOIF, con lo scopo di corrispondere, alla US Ladispoli un premio di preparazione, per i calciatori Tomassini e Ferrini, inferiore al dovuto; - la quinta e la sesta, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 CGS, per responsabilità diretta e oggettiva, conseguente alle condotte illegittime dei tesserati. Tutti i deferiti, ad eccezione dell’ASD Flaminia Civitacastellana, hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali chiedono il proscioglimento per motivi di rito e di merito. In subordine chiedono l’irrogazione di una sanzione lieve in ragione della loro buona fede. All’udienza odierna il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: un anno di inibizione per Tagliolini e Frasca, 6 mesi di squalifica per Tomassini e Ferrini, € 1.000,00 per le Società ASD Flaminia Civitacastellana e AP Olimpia. Il difensore dei deferiti Tagliolini, Frasca, Ferrini e Flaminia Civitacastellana si è riportato alle memorie difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti . In ordine alle eccezioni di rito, tutte assolutamente identiche, proposte dalle difese di Tagliolini, Frasca, Ferrini e AP Olimpia, esse sono palesemente infondate. E’ improprio evocare principi processual civilistici come quello dell’integrità del contraddittorio sconosciuti all’ordinamento sportivo. L’eventuale responsabilità di ulteriori soggetti potrà essere vagliata in un separato procedimento, qualora la Procura intenda muovere ulteriori contestazioni e/o promuovere l’azione disciplinare contro altri tesserati. Nessuna norma dell’ordinamento sportivo prevede casi di litisconsorzio necessario ed il simultaneus processus può essere valutato sotto il profilo dell’opportunità ma non come obbligo processuale. Fermo restando il principio che solo il titolare dell’azione disciplinare può decidere se e chi deferire. Tanto meno può ritenersi applicabile al presente procedimento disciplinare, la normativa civilistica relativa alla simulazione. Per quanto attiene invece alla norma di cui all’art. 32 comma 6 CGS, essa non prevede alcun termine temporale per tale incombenza che quindi può essere contenuta anche nel deferimento. Comunque l’art. 32 comma 6 non prevede alcuna sanzione, tanto meno di nullità, per la sua inosservanza che va valutata alla stregua di una mera irregolarità anche perché non pregiudica in alcun modo i diritti dei deferiti. Assolutamente improprio è qualsiasi riferimento all’art. 415 bis del codice di procedura penale che non ha alcuna attinenza con l’ordinamento sportivo, assolutamente autonomo e regolato dalle proprie norme interne. Nel merito, il presente procedimento trae origine da una segnalazione della Commissione Vertenze Economiche che, con proprie decisioni, pubblicate sul C.U. FIGC n. 17/d del 18/1/2008 e passate in giudicato, rigettava gli appelli proposti dall’ASD Bassano Romano, oggi fusa nell’ASD Flaminia Civita Castellana, contro la US Ladispoli, avverso le sentenze della Commissione Premi di Preparazione diffuse sul C.U. n. 7/E del 22.10.2007 con le quali era stato riconosciuto in favore della US Ladispoli Srl in riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, il premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo dei calciatori Ferrini Massimiliano e Tomassini Luca. Nelle suddette decisioni veniva rilevato, tra l’altro, il tentativo posto in essere dall’allora FC Bassano Romano, oggi fusa in ASD Flaminia Civita Castellana, di eludere il pagamento di un premio maggiore (in quanto partecipante al Campionato di Eccellenza) in favore della US Ladispoli. A tale tentativo aveva concorso l’AP Olimpia (militante nel campionato regionale Juniores) che in data 19.9.2006 aveva depositato richiesta di tesseramento dei giovani calciatori Tomassini Luca (n. 118090) e Ferrini Massimiliano (n. 118085) per poi trasferirli, il giorno successivo al Bassano Romano, oggi fuso in ASD Flaminia Civita Castellana. I menzionati verdetti, in quanto definitivi, comporterebbero già di per se la dichiarazione di responsabilità a carico dei tesserati che, attraverso una fittizia “triangolazione”, tentavano, in concorso tra loro, di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla società US Ladispoli, con la quale i calciatori erano stati precedentemente tesserati. Per di più a carico dei deferiti militano le dichiarazioni di Bianco Domenico (dirigente dell’AP Olimpia), che contraddicono Tagliolini Paolo (allora presidente della soc. ASD Bassano Romano) nella parte in cui il secondo attesta di non aver mai interloquito con il primo, laddove questi riferisce invece di “una intesa telefonica”. Inoltre le deposizioni dei calciatori Tomassini e Ferrini paiono illogiche e poco credibili laddove dopo aver affermato “che se fossero rimastia giocare con la US Ladispoli avrebbero militato nel campionato juniores, mentre andando a giocare con la A.P. Olimpia avrebbero giocato in una categoria minore”, decidevano per quest’ultima soluzione. Appare poi assolutamente inspiegabile la richiesta di tesseramento di due calciatori destinati ad essere trasferiti ad altra società il giorno successivo. Ad eliminare qualsiasi possibile dubbio c’è infine la memoria difensiva del Tomassini che afferma testualmente che le dichiarazioni rese dai giovani calciatori “furono consigliate dai dirigenti della soc. Bassano in particolare dal Presidente e dall’allenatore, io accondiscesi in quanto avevo paura di eventuali ritorsioni sportive nei miei confronti, essendo tesserato per il Bassano. Attualmente, ancora il sig. Tagliolini, benché mi abbia rilasciato i tre fogli art. 108 delle NOIF che mi hanno permesso di tesserarmi con il Monterosi, continua a chiedermi soldi per la lista che loro hanno pagato al Ladispoli. In merito al doppio tesseramento debbo precisare, che non ero minimamente a conoscenza della triangolazione che era in essere tra la soc. Olimpia ed il Bassano Romano, in quanto all’atto della firma io sottoscrissi il tesseramento solo per il Bassano Romano”. Risulta quindi pienamente provato il tentativo posto in essere dal dirigente della società allora F.C. Bassano Romano oggi fusa in ASD Flaminia Civita Castellana, con il concorso necessario e consapevole dell’ AP Olimpia, di sottrarsi parzialmente agli obblighi imposti dall’art. 96 NOIF, finalizzato al pagamento di un premio di preparazione, in favore della US Ladispsoli, inferiore al dovuto. Tale tentativo costituisce palese violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in quanto attraverso una fittizia “triangolazione” le società incolpate, con il concorso, come ricordato, dei calciatori, ponevano in essere condotte illegittime tese alla elusione di norme federali. In particolare i prevenuti si sono resi colpevoli della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 4, comma 2 del CGS in relazione all’art. 96, comma 1, NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico . Va pertanto affermata la responsabilità di tutti i deferiti che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a Tagliolini Paolo e Frasca Anna Maria; quattro giornate di squalifica ai calciatori Tomassini Luca e Ferrini Massimiliano; ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società ASD Flaminia Civitacastellana e ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società AP Olimpia.
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