F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. POL. AURELIA NORDOVEST AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZAFFIRO SALVATORE SEGUITO GARA POL. AURELIA NORDOVEST/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 dell’1.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 09 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. POL. AURELIA NORDOVEST AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZAFFIRO SALVATORE SEGUITO GARA POL. AURELIA NORDOVEST/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 dell’1.10.2008) Con preannuncio di reclamo del 6.10.2008, l’ A.S.D. Pol. Aurelia Nordovest, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 63 dell’1.10.2008 per i fatti verificatesi in occasione della gara contro l’A.S.D. L’acquedotto C5 disputata a Roma il 27.9.2008; la delibera in epigrafe comminava la squalifica per 4 giornate effettive del calciatore Salvatore Zaffiro. La sanzione è stata irrogata per effetto del comportamento del calciatore che, espulso per atti di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, nell’abbandonare il campo proferiva frasi offensive nei confronti del calciatore colpito che giaceva a terra. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “…Salvatore Zaffiro si era chinato verso il giocatore a terra dicendogli di alzarsi e di non simulare di essere “morto” in quanto non colpito in modo violento da giustificare l’atteggiamento dell’avversario in quel momento..” e proseguiva affermando che “…all’età di 39 anni, Zaffiro ha deciso di riprendere l’attività agonistica”. Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la squalifica eccessiva, chiedendo la riduzione dell’entità del provvedimento. Il ricorso deve essere respinto. Come si legge infatti nel dettagliato referto arbitrale, il calciatore Salvatore Zaffiro “..dopo aver commesso un fallo di gioco pericoloso, scalciava l’avversario a gioco fermo in modo violento. Lo stesso dopo essere stato espulso, con la scusa di chiedere scusa all’avversario, ancora a terra gli rivolgeva frasi irriguardose che agitavano maggiormente lo stesso ed i compagni di squadra”. Le argomentazioni a sostegno dell’A.S.D. Pol. Aurelia Nordovest così come prospettate dal sodalizio non appaiono idonee a superare la gravità in sè dei fatti, scontrandosi con l’innegabile assunto di carattere generale che ritiene che proprio l’età “avanzata” del giocatore avrebbe dovuto essere un motivo di sicurezza circa la correttezza comportamentale sul terreno di gioco, dovendo invece configurarsi nel caso in esame come un’aggravante, fermo restando che prospettare genericamente problemi personali non è una giustificazione. La Corte non reputa sia da accogliere la richiesta di visionare la registrazione del video inviato in allegato al ricorso perché, come affermato dalla giurisprudenza costante, dalla stessa Corte, tale possibilità è limitata ai soli casi in cui “ essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007). Vale la pena di precisare che la sanzione va scandita come per configurare una sorta di “continuazione” dell’illecito, nel senso che tre giornate di squalifica sono comminate per gli atti di violenza, mentre la quarta giornata va comminata altresì per le ripetute affermazioni provocatorie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Aurelia Nordovest di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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