F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALASSO CHIARA SEGUITO GARA TRENTO/GORDIGE CALCIO RAGAZZE DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALASSO CHIARA SEGUITO GARA TRENTO/GORDIGE CALCIO RAGAZZE DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008) Con preannuncio di reclamo del 9.10.2008, l’ A.S.D. Gordige Calcio Ragazze, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 30 dell’8.10.2008 a seguito dei fatti verificatesi in occasione della gara contro l’A.S.D. Trento disputata a Matterello (Trento) il 5.10.2008; con la decisione in parola si comminava alla società ospitata la squalifica per 3 giornate effettive a carico della calciatrice Chiara Balasso. La sanzione è stata irrogata in conseguenza del comportamento della calciatrice che, oltre ad aver proferito frase blasfema, aveva rivolto all’arbitro frase ingiuriosa. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “…alla fine della gara, al 44’ del secondo tempo, Chiara Balasso è dovuta uscire dal campo per crampi e si è accasciata a terra nello spazio ristretto di 1,5 m tra la linea laterale e la recinzione…da stesa a terra con la gamba tesa chiedeva soccorso all’indirizzo dell’arbitro che, da parte sua, essendo fuori dal terreno di gioco invitava le squadre a continuare. Nello stesso tempo il pallone veniva calciato fuori campo proprio addosso a Chiara Balasso che istintivamente con l’altra gamba lo rinviava gridando dal dolore. Il direttore di gara si avvicinava verso la ragazza estraendo il cartellino giallo e poi il rosso” Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la squalifica eccessiva, chiedendo la riduzione dell’entità del provvedimento. La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere più che adeguata. Infatti, la calciatrice, durante il corso della gara, insultava pesantemente l’arbitro apostrofandolo con frasi estremamente volgari ed ingiuriose e che, come tali, hanno correttamente determinato la squalifica della stessa per tre gare, dovendosi considerare detto comportamento intollerabile e contrario ad una regolare condotta sportiva. La sanzione contestata in questa sede si rivela dunque assolutamente congrua, soprattutto in ragione del fatto che le ingiurie sono state profferite mentre la stessa era già fuori dal terreno di gioco. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Gordige Calcio Ragazze di Cavarzere (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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