F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009. 3) RICORSO DELL’ A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEONALDI TIAGO LUIZ SEGUITO GARA ASSEMINI CALCIO A 5/TORINO CALCIO A 5 DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 16 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 25 febbraio 2009. 3) RICORSO DELL’ A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEONALDI TIAGO LUIZ SEGUITO GARA ASSEMINI CALCIO A 5/TORINO CALCIO A 5 DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008) Con preannuncio di reclamo del 13.10.2008, l’ A.S.D. Assemini Calcio A5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata con Com. Uff. n. 61 del 29.9.2008 per i fatti verificatesi in occasione della gara contro il Torino Calcio A5 disputata in Assemini (CA) il 26.9.2008; con il comunicato in epigrafe la società ospitante veniva a conoscenza della squalifica per 3 giornate effettive a carico del calciatore Leonaldi Tiago Luiz. La sanzione è stata irrogata al predetto atleta a causa del comportamento che compiva atti di violenza nei confronti di un avversario mentre il gioco era fermo, consistente nel lancio del pallone sul volto di un avversario. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “…il Leonaldi scagliava il pallone verso il giocatore Mendoza del Torino colpendolo ad una spalla..” Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la squalifica eccessiva, chiedendo la riduzione dell’entità del provvedimento. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Come infatti emerge dalla lettura del referto arbitrale, il calciatore Leonaldi Tiago Luiz “…a gioco fermo afferrava il pallone e lo lanciava in faccia ad un avversario”. Ora, la Corte osserva che la condotta acclarata dal referto arbitrale va certamente qualificata come violenta, essendo consistita in atteggiamenti aggressivi nei confronti di un avversario a gioco fermo. Attesa la natura del fatto così come accertato attraverso gli atti ufficiali di gara, la Corte reputa equa la sanzione già inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Pirri (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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