F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009. 1) RECLAMO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PHILIPPE MEXES SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009.
1) RECLAMO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PHILIPPE MEXES SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 5.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)
Premesso che risulta in modo evidente, dal rapporto dell’arbitro versato in atti, come il della calciatore della società reclamante Philippe Mexes sia stato punito, durante il gioco, con 2 ammonizioni e con la conseguente espulsione e che solo dopo l’estrazione del cartellino rosso e, quindi, la notifica della relativa espulsione appoggiava una mano sul fianco dell’arbitro e lo apostrofava rivolgendogli una frase ingiuriosa. Rilevato che, dunque, l’epiteto rivolto al direttore di gara, a gioco fermo e successivamente alla notifica dell’espulsione, costituisce senza ombra di dubbio offesa grave, peraltro rivolta alla persona e non indirizzata ad un comportamento tenuto dal direttore di gara in occasione dell’assunzione di una decisione sanzionatoria, fatto che sicuramente non avrebbe ridotto di rilievo il ben poco commendevole atteggiamento del giocatore ma che avrebbe almeno potuto evidenziare il coinvolgimento emotivo dello stesso. Ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare corretta, tenuto conto che l’art. 19, comma 10, C.G.S. stabilisce che sia inflitta 1 giornata di squalifica al calciatore espulso dal campo e che il comma 4, del citato articolo, fissa in 2 giornate la squalifica “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara”. Stimato, anche in ragione di quanto si è sopra osservato, che non sussistono nella specie elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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