F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009. 2) RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE KAMATÀ PEDRO SEGUITO GARA AVELLINO/BARI DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009.
2) RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE KAMATÀ PEDRO SEGUITO GARA AVELLINO/BARI DEL 18.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)
La società A.S. Bari S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 19.10.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Kamatà Pedro per avere, al 4° minuto del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata l’avversario durante la gara Avellino/Bari del 18.10.2008, Campionato di Serie B. Eccepisce la società A.S. Bari S.p.A. che il Giudice Sportivo non ha potuto censurare o dubitare di quanto riferito dal giudice di gara e trascritto nel suo referto, non tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere dal calciatore che intendeva solo divincolarsi dall'avversario. La reclamante ritiene, in ultimo, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata, reputando l’azione del calciatore non violenta o antisportiva. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il gravame in oggetto ed i fatti così come descritti nel referto dell’arbitro, che, giova ricordarlo, gode in ambito settoriale di “fede privilegiata”, ritiene la sanzione già applicata in prime cure congrua, in relazione all’evento concernente la condotta violenta di giuoco tenuta dal calciatore Kamatà Pedro nei confronti dell’avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S. Bari di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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