F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009. 3) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/FROSINONE DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009.
3) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/FROSINONE DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)
Con tempestivo reclamo del 21.10.2008 la società Frosinone Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008, con la quale si comminato l’ammenda di € 8.000,00, con diffida, per avere, nel corso della gara Livorno/Frosinone disputata il 12.10.2008 e valida per il Campionato Nazionale di Serie B, “suoi sostenitori, tra il 28° ed il 40° del secondo tempo, con intento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria, inscenato una manifestazione ed intonato cori ideologicamente connotati ed idonei a determinare un clima di violenza (art. 12 n. 3 C.G.S.); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in direzione di un collaboratore della Procura Federale, una lattina di birra; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi”. Con i motivi scritti eccepiva che la sanzione era da ritenere sproporzionata rispetto all’antidoverosità della condotta addebitata. Si doleva, nello specifico, che avendo il Giudice Sportivo sanzionato ex art. 12 n. 3 C.G.S., non avrebbe però potuto infliggere, ex art. 18, comma 1, lett. c), l’ulteriore sanzione della diffida non prevista dalla citata norma anche per assenza di recidiva specifica. Precisava, infine, che quanto ascritto ai propri sostenitori, i quali avevano comunque reagito ad una provocazione della tifoseria locale, non integrava la fattispecie di cui all’art. 12, n. 3, C.G.S. per la cui sussistenza erano carenti i requisiti di condotta oscena, oltraggiosa, minacciosa e incitante alla violenza. Si doleva, infine, della sperequazione della sanzione rispetto a quella realizzata dalla tifoseria locale anche tenutosi conto del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della disputa della gara in campo avverso. Chiedeva, pertanto, in via principale, l’annullamento e/o revoca della ammenda e della diffida ed in subordine la riduzione della stessa ad entità equa, ferma restando la richiesta di revoca della diffida. Alla seduta del 24.10.2008 compariva, davanti alla C.G.F. –Ia Sezione giudicante – il difensore della reclamante il quale illustrava i motivi scritti. Ciò premesso rileva questa C.G.F. che il gravame è parzialmente fondato per quanto attiene all’entità della ammenda ed alla carenza dei presupposti normativi relativi alla diffida. Ritiene, infatti, questa C.G.F. che la condotta dei sostenitori della reclamante, così come enunciato dal Giudice Sportivo, integri i requisiti di cui all’art. 12, n. 3, C.G.S. e pertanto ne condivide la puntuale motivazione dalla quale non intende discostarsi. Quanto all’entità dell’ammenda osserva che la stessa possa essere ridotta, con esclusione della
diffida per carenza dei presupposti che l’avrebbero legittimata, nella misura di cui al dispositivo, anche valutando, per l’aggravamento rispetto a quella comminata alla società Livorno, il lancio nel recinto di gioco, in direzione di un collaboratore della Procura Federale, di una lattina di birra potenzialmente idoneo a causare conseguenze dannose per l’incolumità fisica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto del Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 6.000,00 revocando, altresì, la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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