F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 6) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 7) RICORSO DEL SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. V, PUNTO 1) DELL’ALL. A) DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 6) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) 7) RICORSO DEL SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. V, PUNTO 1) DELL’ALL. A) DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha irrogato le sanzioni di cui sopra, hanno presentato ricorso la S.S. Juve Stabia S.p.A. e il signor Gregorio Ennio Giovanni. La decisione appellata della Commissione Disciplinare Nazionale è stata pronunciata in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale in data 11.8.2008 nei confronti: 1) del signor Ennio Giovanni Gregorio, amministratore unico e legale rappresentante della Juve Stabia S.pA all’epoca dei fatti, per violazione di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al par. V punto 1) dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00 e per violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al par. III, lett. b) punto 4 dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; 2) della Juve Stabia S.pA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che sul primo capo d’imputazione (mancato tempestivo deposito della fideiussione bancaria) vi sia pieno riconoscimento dell’inadempimento da parte dei soggetti deferiti ed ha ritenuto che, quanto al secondo inadempimento (mancata attestazione del pagamento dei contributi ENPALS) le tesi difensive dei soggetti deferiti, pur se formulate in modo suggestivo, non potessero essere accolte, in quanto la documentazione prodotta non attesta, come preteso, la regolare posizione contributiva della società deferita: il documento 4 (in primo grado: carta 21 nel presente giudizio) è infatti una attestazione dell’ENPALS di Napoli con cui si certifica la regolare posizione al mese di maggio 2007 (data ininfluente per la fattispecie in esame) ed il documento 5 (in primo grado: carta 19 nel presente giudizio) è una attestazione dell’ENPALS di Napoli con cui si certifica che la Società ha regolarmente pagato le rate dovute con riferimento alla scadenza del mese di maggio 2006 e che dette rate sono state pagate con regolarità sino al mese di aprile 2008. La Commissione ha poi rilevato che nello stesso documento 5 si fa cenno ad una richiesta di nuova dilazione di pagamento dei contributi ENPALS dovuti per il periodo dicembre 2007/maggio 2008 e che detta dilazione risulta concessa con determinazione n. 830 del 14.7.2008 (come affermato nella racc. dell’ENPALS di Napoli in data 25.9.2008: carta 20 nel presente giudizio), sicché alla data del 30.6.2008 la Juve Stabia non era in regola con il pagamento dei contributi ENPALS (non potendo valere al riguardo la presentazione della istanza di dilazione di pagamento in data 27.6.2008 che non può essere considerata come adempimento). La Commissione ha infine rigettato la richiesta subordinata, di contenimento delle sanzioni richieste dalla Procura, proposta dalla difesa dei deferiti secondo la quale le contestazioni formulate dovrebbero essere considerate come “unico inadempimento”: la Commissione ha infatti osservato che la prima violazione è prevista al par. V, punto 1) dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 mentre l’altra è prevista al par. III, lett. b) punto 4 dello stesso allegato. All’udienza del 14.11.2008 i rappresentanti della Procura ed i difensori degli appellanti hanno discusso oralmente la causa. La Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, condividendone le motivazioni; i difensori degli appellanti hanno diffusamente illustrato le proprie tesi giuridiche, già esposte analiticamente negli atti di impugnazione e ne hanno richiamato le conclusioni. In particolare la difesa degli appellanti, pur confermando la sussistenza della prima violazione di cui al riferimento (mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2008, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00), ha ribadito la ritenuta insussistenza della seconda violazione. Il dott. Fogliamanzillo, componente del Collegio di difesa, ha sottolineato che tale violazione non ricorrerebbe perché risulterebbe la accettazione dell’ENPALS di Napoli (carta 20) della proposta di dilazione formulata dalla società e tale accettazione, a ragione nel computo degli interessi richiesti dall’ENPALS a far data dal 27.6.2008 (data di presentazione della richiesta di dilazione), opererebbe retroattivamente e consentirebbe di ritenere concluso l'accordo di dilazione a quella data del 27.6.2008, così rispettandosi il termine del 30.6.2008 previsto nell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008. Questa Corte ritiene che le prospettazioni difensive degli appellanti, pure efficacemente e analiticamente illustrate, non possano essere condivise e che dunque la decisione appellata vada confermata. Quanto alla prima violazione, va ribadito il rilievo, già formulato dalla Commissione Disciplinare, del riconoscimento da parte degli stessi deferiti dell'inadempimento contestato. Quanto alla seconda violazione occorre osservare quanto segue: - il par. III, lett. b) punto 4 dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, prevede che, oltre alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, <> carta 14). Ritiene questa Corte che ivi l’impiego dei termini “accordi” e “concessi” sia decisivo nel senso che la norma qui in esame considera, in piena coerenza con la disciplina tributaria, le dilazioni in questione quali contratti, soggetti alle ordinarie norme sulla conclusione dell’accordo previste nella Sezione I ad essa dedicata nel codice civile (Sez. I del capo II del titolo II del Libro quarto). Ferma dunque la possibilità di una conclusione immediata degli accordi tra le parti, se presenti nello stesso contesto spazio temporale, essi - qualora stipulati inter absentes e pertanto, come nel nostro caso, frutto della iniziativa del debitore (la c.d istanza di dilazione) accettata dall’Ente (accoglimento della c.d. istanza) - siano soggetti all’art. 1326, 1° co., cod. civ. con l’effetto che la conclusione avviene nel momento in cui chi ha fatto la proposta (la società istante) ha conoscenza dell'accettazione (l’accoglimento dell’istanza) dell'altra parte (l’ENPALS). In difetto di alcuna norma speciale che, in deroga alla disciplina codicistica sopra richiamata - peraltro espressione di un principio generale dell'ordinamento - preveda una retroattività della accettazione dell’ente, l’accordo dilatorio deve dunque ritenersi concluso al momento in cui la società Juve Stabia ha avuto conoscenza della predetta accettazione dell’ENPALS e cioè, a quanto risulta documentalmente (carta 20), alla data del 25 settembre 2008 (recte al ricevimento di tale raccomandata dell’EMPALS che dà notizia alla società calcistica dell’accettazione della dilazione proposta). Né può avere alcun rilievo la data di decorrenza degli interessi applicati dall’ ENPALS, perché altro è il decorso di interessi su di un debito liquido ed esigibile (il cui termine iniziale è appunto la scadenza del debito), altro è il momento di conclusione del contratto. Da ultimo, sul punto, questa Corte rileva come non si possa ritenere, come esposto nella discussione orale dalla difesa degli appellanti, che la Co.Vi.So.C. abbia mutato ingiustificatamente contegno nei confronti della società appellante nell'anno in questione rispetto a quello precedente (2007): infatti per il 2007 l'accettazione, da parte dell’EMPALS, della dilazione richiesta dalla Juve Stabia anche per tale anno risultava intervenuta e comunicata (e dunque il contratto di dilazione concluso) entro il termine del 30.6.2007. Quanto infine alla tesi difensiva di pretesa unicità od omogeneità delle violazioni, che consentirebbe di applicare un'unica sanzione, ritiene la Corte che tale prospettazione, pur suggestiva, non possa essere accolta per le ragioni già addotte dalla Commissione Disciplinare ed in particolare per l'ostacolo costituito dalla diversa collocazione delle violazioni e delle rispettive sanzioni nell'ambito dell’all. A del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 e per la natura formale delle violazioni medesime. Ricorrendo dunque una duplicità di violazioni, non può essere ridotta la sanzione applicata in misura tabellare dalla decisione impugnata alla società calcistica, ed appare altresì congrua la sanzione parimenti comminata dalla Commissione Disciplinare al legale rappresentante della società. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7, respinge i reclami come sopra proposti dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dal signor Gregorio Ennio Giovanni e per l’effetto conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale impugnata. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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