F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 2) RICORSO DELL’OLBIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUCCICA ROSOLINO; • SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALOMBO VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA VALENZANA/OLBIA DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 14 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 77/CGF del 10 dicembre 2008
2) RICORSO DELL’OLBIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUCCICA ROSOLINO; • SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALOMBO VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA VALENZANA/OLBIA DEL 5.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” fatto il 7.10.2008 dalla società Olbia Calcio S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; - vista la lettera del 17.10.2008 con la quale la medesima società, ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo; - ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione della parte di coltivare l’attivazione dello strumento processuale; - constatato che, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dall’Olbia Calcio di Olbia (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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