• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 6/CGF del 11 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 16 settembre 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E
DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)
La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di
Cagli (Pesaro e Urbino).
2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA
SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI
NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S.
PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E
7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE
DELL’ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI
TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2
PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 6/CGF del 11 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 16 settembre 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E
DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)
La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di
Cagli (Pesaro e Urbino).
2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA
SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI
NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S.
PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E
7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE
DELL’ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI
TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2
PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
Preliminarmente la Corte riunisce i due ricorsi in oggetto trattandosi di due opposizioni alla
medesima Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva irrogato:
a) alla società Polisportiva Nuovo Campobasso S.r.l. la penalizzazione di punti 3 in classifica da
scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009 per responsabilità oggettiva in violazione degli artt. 2,
comma 4 e 6, comma 4 C.G.S. previgente ora trasfusi negli artt. 4, comma 2 e 7, comma 4 C.G.S., per
le violazioni ascritte al proprio dirigente signor Santone Giovanni, di cui all’art. 1, comma 1, art. 6,
commi 1 e 2 del previgente C.G.S., oggi art. 7, comma 1 C.G.S.;
b) al signor Santone Giovanni dirigente della medesima società l’inibizione per anni 3 per le
violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. oggi art. 7, comma 1
C.G.S..
Sempre preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, eccepisce la tardività del
ricorso del Santone, dovendosi applicare al procedimento in esame l’abbreviazione dei termini,
trattandosi di una violazione dell’art. 7 C.G.S. (illecito sportivo) giusta Com. Uff. n. 89/A del
24.4.2008.
Si oppone il difensore del Santone che fa presente che il giudizio di prime cure, dinanzi alla
Commissione Disciplinare Nazionale si è svolto secondo il rito ordinario senza l’applicazione della
norma di cui al predetto Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008 e che quindi anche per il procedimento di
appello devono considerarsi i termini ordinari.
La Corte, dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene di poter aderire alla tesi prospettata dal
patrono del Santone e che quindi, nel caso de quo, essendo stati rispettati i termini ordinari innanzi la
Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi trovino applicazione anche nel giudizio di appello.
Il signor Ronchi Alessandro, arbitro effettivo dell’A.I.A. F.I.G.C. in organico alla CAN-D, sezione
di Milano, con nota trasmessa alla Commissione CAN-D, in data 14.4.2007 segnalava che
nell’imminenza della gara di Campionato 2006/2007 della Serie D Sibilla Cuma/Nuovo Campobasso
del 15.4.2007, a cui era stato designato riceveva sul proprio posto di lavoro (Ufficio Affari Generali
della Questura di Bari) il 14.4.2007 alle ore 8,40 una telefonata del signor Santone Giovanni,
anch’egli appartenente alla Polizia di Stato, che pur non formulando esplicite richieste in merito ad
eventuali decisioni tecniche a favore della società Campobasso, lasciava intendere che dovesse avere
perlomeno un occhio di riguardo per il Campobasso, precisava inoltre, con dichiarazione resa il
28.6.2007 che il Santone si dichiarava disponibile, in caso di bisogno, sia a Campobasso dove presta
servizio, che in altre città, precisando di conoscere molte persone di rilievo.
A seguito quindi del deferimento del Procuratore Federale, sia del dirigente Santone per illecito
sportivo, che della società Nuovo Campobasso S.r.l. per responsabilità oggettiva, la Commissione
Disciplinare Nazionale, con la decisione di cui al già citato Com. Uff. n. 69/CDN del 26.6.2008 in
parziale accoglimento della richiesta della Procura Federale, ha inibito il dirigente Santone Giovanni
per anni 3 e ha comminato 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009
alla società Polisportiva Nuovo Campobasso S.r.l..
La società, sia nell’articolato appello, sia oralmente a mezzo del proprio difensore ha contestato la
decisone dei Giudici di prime cure eccependo:
a) non essersi pronunciata, la Commissione, su un punto decisivo della controversia, ovvero, come
risulta dagli atti, che il Presidente della società aveva inviato in data 13.4.2007 n. 3 fax alla Divisione
Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti per chiedere la ricusazione dell’arbitro signor
Alessandro Ronchi. Tale richiesta muoveva dal fatto che in relazione ad una precedente gara di
Campionato (Campobasso/Isola Liri del 26.11.2006) a seguito delle lamentele della società stessa, per
una infelice direzione di gara, l’arbitro sarebbe stato sospeso per un lungo periodo (notizie
giornalistiche);
b) totale insussistenza di riscontri probatori non risultando dagli atti l’acquisizione di elementi di
prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio contestando inoltre che la telefonata del proprio
Dirigente potesse avere finalità illecite, non dovendo tale arbitro dirigere alcuna partita del
Campobasso per la richiesta di ricusazione proposta;
c) in merito alla responsabilità oggettiva, la società contesta qualsiasi prova del coinvolgimento
diretto del sodalizio essendovi prova certa, inconfutabile, incontrovertibile e documentata
dell’estraneità della società avendo questa, prima della telefonata incriminata formulato richiesta di
ricusazione dell’arbitro signor Ronchi;
d) in merito alla fattispecie dell’illecito sportivo, questo non può essere formulato non essendovi
riscontri probatori, ma solo una semplice telefonata tra colleghi di lavoro.
Il signor Giovanni Santone, Dirigente della società Nuovo Campobasso, ha impugnato la
decisione de quo eccependo omessa e insufficiente motivazione, e precisando tra l’altro che dopo la
partita Nuovo Campobasso/Isola Liri del 26.11.2006 aveva tentato inutilmente di contattare il proprio
collega di lavoro, l’Arbitro Ronchi, per chiarire che se ci fossero stati screzi tra loro, ciò era dovuto
esclusivamente alla concitazione al termine di una gara molto sentita. Precisa inoltre, che non era a
conoscenza della richiesta di ricusazione dell’arbitro e oralmente fa presente di ben conoscere la
deontologia sportiva, essendo stato anch’egli un arbitro, e che mai avrebbe tentato un illecito essendo
un membro della Polizia di Stato.
Il rappresentante della Procura conferma la richiesta di condanna sia per il Santone che per la
società Nuovo Campobasso.
Questa Corte, in primo luogo rileva che certamente ha avuto luogo la telefonata del Santone
all’arbitro Ronchi designato per l’incontro del giorno successivo Sibilla Cuma/Nuovo Campobasso, e
che tale comportamento, tra l’altro posto in essere da un appartenente alla Polizia di Stato, e già
arbitro, configura certamente il tentativo di illecito sportivo parificato all’illecito stesso. Rileva,
inoltre, che le argomentazioni delle difese appaiono del tutto prive di fondamento in quanto:
1) non è affatto vero che i fax “di ricusazione”, avrebbero sortito l’effetto di una nuova
designazione arbitrale; nel nostro Ordinamento Sportivo non esiste questo istituto;
2) anche se provate, e non lo è stato fatto, le eventuali telefonate fatte antecedentemente dal
Santone avrebbero potuto sminuire l’illiceità di quella effettuata il giorno prima della gara. Inoltre,
anche il tentativo di far considerare questa telefonata come quella tra colleghi di lavoro – amici e non
tra dirigenti di società e arbitro si scontra con la realtà che solo dopo la conclusione dell’incontro
Nuovo Campobasso/Isola Liri, a seguito dell’espulsione decretata dall’arbitro Ronchi nei riguardi del
Santone, quest’ultimo si qualificava appartenente alla Polizia di Stato, e quindi tra gli stessi non erano
mai esistiti rapporti di lavoro o di amicizia;
3) in merito alla asserita estraneità della società nel tentativo di illecito, le tesi difensive appaiono
errate. Il signor Giovanni Santone, all’epoca dei fatti, era un dirigente della società, come risulta dal
foglio di censimento, pertanto non v’è alcun dubbio che sussista la responsabilità oggettiva della
società stessa.
Per quanto sopra motivato, questa Corte conferma in toto l’impugnata decisione, che appare
adeguatamente motivata ed equa nelle sanzioni irrogate.
Per questi motivi la C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso
Calcio S.r.l. di Campobasso e dal signor Santone Giovanni, li respinge.
Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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e sul Comunicato ufficiale n. 6/CGF del 11 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 16 settembre 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E
DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)
La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di
Cagli (Pesaro e Urbino).
2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA
SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI
NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S.
PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E
7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE
DELL’ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI
TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)
3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2
PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)"