F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/CGF del 11 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008) La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino). 2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELL’ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008) 3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2 PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/CGF del 11 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008) La C.G.F rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino). 2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 6, COMMA 4 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELL’ART. 1, COMMA 1, 6 COMMA 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. uff. n. 68/CDN del 26.6.2008) 3) RICORSO DEL SIGNOR SANTONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 6, COMMA 1 E 2 PREVIGENTE C.G.S, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008) Preliminarmente la Corte riunisce i due ricorsi in oggetto trattandosi di due opposizioni alla medesima Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008) con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva irrogato: a) alla società Polisportiva Nuovo Campobasso S.r.l. la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009 per responsabilità oggettiva in violazione degli artt. 2, comma 4 e 6, comma 4 C.G.S. previgente ora trasfusi negli artt. 4, comma 2 e 7, comma 4 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio dirigente signor Santone Giovanni, di cui all’art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S., oggi art. 7, comma 1 C.G.S.; b) al signor Santone Giovanni dirigente della medesima società l’inibizione per anni 3 per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. oggi art. 7, comma 1 C.G.S.. Sempre preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, eccepisce la tardività del ricorso del Santone, dovendosi applicare al procedimento in esame l’abbreviazione dei termini, trattandosi di una violazione dell’art. 7 C.G.S. (illecito sportivo) giusta Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008. Si oppone il difensore del Santone che fa presente che il giudizio di prime cure, dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale si è svolto secondo il rito ordinario senza l’applicazione della norma di cui al predetto Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008 e che quindi anche per il procedimento di appello devono considerarsi i termini ordinari. La Corte, dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene di poter aderire alla tesi prospettata dal patrono del Santone e che quindi, nel caso de quo, essendo stati rispettati i termini ordinari innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale, gli stessi trovino applicazione anche nel giudizio di appello. Il signor Ronchi Alessandro, arbitro effettivo dell’A.I.A. F.I.G.C. in organico alla CAN-D, sezione di Milano, con nota trasmessa alla Commissione CAN-D, in data 14.4.2007 segnalava che nell’imminenza della gara di Campionato 2006/2007 della Serie D Sibilla Cuma/Nuovo Campobasso del 15.4.2007, a cui era stato designato riceveva sul proprio posto di lavoro (Ufficio Affari Generali della Questura di Bari) il 14.4.2007 alle ore 8,40 una telefonata del signor Santone Giovanni, anch’egli appartenente alla Polizia di Stato, che pur non formulando esplicite richieste in merito ad eventuali decisioni tecniche a favore della società Campobasso, lasciava intendere che dovesse avere perlomeno un occhio di riguardo per il Campobasso, precisava inoltre, con dichiarazione resa il 28.6.2007 che il Santone si dichiarava disponibile, in caso di bisogno, sia a Campobasso dove presta servizio, che in altre città, precisando di conoscere molte persone di rilievo. A seguito quindi del deferimento del Procuratore Federale, sia del dirigente Santone per illecito sportivo, che della società Nuovo Campobasso S.r.l. per responsabilità oggettiva, la Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione di cui al già citato Com. Uff. n. 69/CDN del 26.6.2008 in parziale accoglimento della richiesta della Procura Federale, ha inibito il dirigente Santone Giovanni per anni 3 e ha comminato 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009 alla società Polisportiva Nuovo Campobasso S.r.l.. La società, sia nell’articolato appello, sia oralmente a mezzo del proprio difensore ha contestato la decisone dei Giudici di prime cure eccependo: a) non essersi pronunciata, la Commissione, su un punto decisivo della controversia, ovvero, come risulta dagli atti, che il Presidente della società aveva inviato in data 13.4.2007 n. 3 fax alla Divisione Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti per chiedere la ricusazione dell’arbitro signor Alessandro Ronchi. Tale richiesta muoveva dal fatto che in relazione ad una precedente gara di Campionato (Campobasso/Isola Liri del 26.11.2006) a seguito delle lamentele della società stessa, per una infelice direzione di gara, l’arbitro sarebbe stato sospeso per un lungo periodo (notizie giornalistiche); b) totale insussistenza di riscontri probatori non risultando dagli atti l’acquisizione di elementi di prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio contestando inoltre che la telefonata del proprio Dirigente potesse avere finalità illecite, non dovendo tale arbitro dirigere alcuna partita del Campobasso per la richiesta di ricusazione proposta; c) in merito alla responsabilità oggettiva, la società contesta qualsiasi prova del coinvolgimento diretto del sodalizio essendovi prova certa, inconfutabile, incontrovertibile e documentata dell’estraneità della società avendo questa, prima della telefonata incriminata formulato richiesta di ricusazione dell’arbitro signor Ronchi; d) in merito alla fattispecie dell’illecito sportivo, questo non può essere formulato non essendovi riscontri probatori, ma solo una semplice telefonata tra colleghi di lavoro. Il signor Giovanni Santone, Dirigente della società Nuovo Campobasso, ha impugnato la decisione de quo eccependo omessa e insufficiente motivazione, e precisando tra l’altro che dopo la partita Nuovo Campobasso/Isola Liri del 26.11.2006 aveva tentato inutilmente di contattare il proprio collega di lavoro, l’Arbitro Ronchi, per chiarire che se ci fossero stati screzi tra loro, ciò era dovuto esclusivamente alla concitazione al termine di una gara molto sentita. Precisa inoltre, che non era a conoscenza della richiesta di ricusazione dell’arbitro e oralmente fa presente di ben conoscere la deontologia sportiva, essendo stato anch’egli un arbitro, e che mai avrebbe tentato un illecito essendo un membro della Polizia di Stato. Il rappresentante della Procura conferma la richiesta di condanna sia per il Santone che per la società Nuovo Campobasso. Questa Corte, in primo luogo rileva che certamente ha avuto luogo la telefonata del Santone all’arbitro Ronchi designato per l’incontro del giorno successivo Sibilla Cuma/Nuovo Campobasso, e che tale comportamento, tra l’altro posto in essere da un appartenente alla Polizia di Stato, e già arbitro, configura certamente il tentativo di illecito sportivo parificato all’illecito stesso. Rileva, inoltre, che le argomentazioni delle difese appaiono del tutto prive di fondamento in quanto: 1) non è affatto vero che i fax “di ricusazione”, avrebbero sortito l’effetto di una nuova designazione arbitrale; nel nostro Ordinamento Sportivo non esiste questo istituto; 2) anche se provate, e non lo è stato fatto, le eventuali telefonate fatte antecedentemente dal Santone avrebbero potuto sminuire l’illiceità di quella effettuata il giorno prima della gara. Inoltre, anche il tentativo di far considerare questa telefonata come quella tra colleghi di lavoro – amici e non tra dirigenti di società e arbitro si scontra con la realtà che solo dopo la conclusione dell’incontro Nuovo Campobasso/Isola Liri, a seguito dell’espulsione decretata dall’arbitro Ronchi nei riguardi del Santone, quest’ultimo si qualificava appartenente alla Polizia di Stato, e quindi tra gli stessi non erano mai esistiti rapporti di lavoro o di amicizia; 3) in merito alla asserita estraneità della società nel tentativo di illecito, le tesi difensive appaiono errate. Il signor Giovanni Santone, all’epoca dei fatti, era un dirigente della società, come risulta dal foglio di censimento, pertanto non v’è alcun dubbio che sussista la responsabilità oggettiva della società stessa. Per quanto sopra motivato, questa Corte conferma in toto l’impugnata decisione, che appare adeguatamente motivata ed equa nelle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso e dal signor Santone Giovanni, li respinge. Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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