F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CURCI GIANLUCA; SEGUITO GARA SIENA/INTERNAZIONALE DEL 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CURCI GIANLUCA; SEGUITO GARA SIENA/INTERNAZIONALE DEL 21.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)
Con reclamo ritualmente proposto l’A.C. Siena ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008) che ha comminato al tesserato Curci Gianluca la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver rivolto un’espressione insultante nei confronti di un Assistente, ed alla A.C. Siena l’ammenda di € 3.000,00 “….. per aver omesso di impedire l’accesso nel recinto di gioco a persone non autorizzate tre delle quali, a fine gara, all’altezza del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolgevano espressioni ingiuriose all’Arbitro… “. Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo la materialità della condotta ascritta al Curci, ha eccepito l’eccessività della sanzione e previo riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S., ha richiesto la riduzione della squalifica ad 1 giornata, anche mediante commutazione del secondo turno con una corrispondente sanzione pecuniaria. Ha, inoltre, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, richiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale o in subordine la riduzione dell’entità della ammenda. Alla seduta del 9.1.2009 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il tesserato Curci Gianluca ed il difensore, i quali hanno illustrato i motivi di reclamo insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni. Ciò premesso osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il reclamo è infondato e non può essere accolto. Quanto al comportamento tenuto dal Curci, già titolare delle Nazionali “U.20”, “U.21” e convocato nella Nazionale maggiore, rileva che questo è connotato da particolare gravità essendo stato, tra l’altro, posto in essere al termine dell’incontro in un momento in cui gli Ufficiali di gara si erano posizionati al centro campo per scambiare i rituali saluti con i calciatori; la condotta da lui tenuta è, pertanto, da ritenere in palese violazione del principio del fair play. Per quanto, infine, concerne l’addebito ascritto alla reclamante si osserva che, come risulta dagli atti ufficiali, non può essere revocata in dubbio la materialità della condotta ingiuriosa posta in essere nei confronti del direttore di gara da parte di tre persone non identificate alle quali la società reclamante avrebbe dovuto impedire l’accesso nel recinto di gioco. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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