F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009. 1) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 27.1.2009 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/MODENA DEL 13.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009.
1) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 27.1.2009 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/MODENA DEL 13.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008)
Il signor Gianni Gibellini, Direttore Generale del Modena F.C., ha proposto reclamo avverso l’inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche Federali e a rappresentare la società nell’ambito Federale a tutto il 27.1.2009, comminata, a seguito della gara Mantova/Modena del 13.12.2008, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008 “per avere, alla fine del primo tempo, al rientro degli spogliatoio, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio, e per essere, inoltre, nonostante l’espulsione, rientrato nel secondo tempo nel recinto di giuoco permanendovi per qualche minuto con atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. Eccepisce il reclamante che le espressioni utilizzate possono al più essere considerate ingiuriose e non minacciose. A parere del reclamante, nemmeno l’Arbitro è in grado di chiarire con quali modalità concrete e di condotta si sarebbe estrinsecata la minaccia, né è in grado di chiarire come la sua libertà morale e di decisione sarebbe stata limitata dalla condotta minacciosa del reclamante. Eccepisce altresì lo scrivente che vi sarebbe incongruenza tra la frase pronunciata dallo scrivente indicata nel rapporto arbitrale (“Devi piantarla di fare il fenomeno , sei ridicolo”) e quella indicata nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale (“Buffone”). Il reclamante, ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto all’accaduto. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il reclamo in oggetto, con riferimento ai fatti accaduti, stante anche la posizione di vertice dirigenziale nella società ricoperta dal Gibellini e ritenuto che le due condotte, quali l’espressione ingiuriosa e la permanenza nel recinto di gioco con conseguente ritardo della ripresa del secondo tempo di gara, sono già di per sé idonee per la sussistenza della responsabilità del Gibellini a parte l’esistenza di ogni profilo minaccioso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gibellini Gianni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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