F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 09 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF riunione del 30 ottobre 2008 RICORSO SIG. CAMILLERI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 09 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF riunione del 30 ottobre 2008 RICORSO SIG. CAMILLERI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2008) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.25/CGF del 13/10/2008 comunicata il 14 successivo, ha comminato al calciatore Camilleri Vincenzo la squalifica per mesi due per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 2, N.O.I.F.. Rilevava la C.D.N. che il Camilleri, tesserato per la Società Reggina Calcio a far data dal 14/09/2006, quale giovane di serie, si era allontanato, a far tempo dal 14/02/08 e almeno sino al 13/03/08, dal relativo Centro Sportivo disertando l’attività di addestramento ed agonistica, così violando l’obbligo di lealtà e correttezza incombente su tutti i tesserati ex art. 1, comma 1, C.G.S.. Il Camilleri ha ritualmente impugnato questa decisione dinnanzi alla competente C.G.F. riproponendo tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito formulate in prime cure che, per brevità, si intendono qui espressamente richiamate, concludendo in conformità. Alla seduta del 30 ottobre 2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite – il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti ed integrato gli stessi proponendo l’eccezione di “nullità” del deferimento per violazione dell’art. 92 N.O.I.F.. È, altresì, comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha eccepito l’inammissibilità relativa alla eccezione ex art. 92 N.O.I.F. in quanto tardiva. Ciò premesso, questa C.G.F. – Sezioni Unite – osserva quanto segue: - sulla eccepita violazione dell’art. 32, c. 6, C.G.S., si rileva in contrario che la norma contiene, all’evidenza, un precetto senza previsione degli effetti nell’ipotesi di mancata ottemperanza, contrariamente a quanto statuito per il disposto di cui all’art. 32, c. 11, C.G.S.; - sulla eccepita violazione dell’art. 32, c. 11, C.G.S., si rileva che è documentato in atti che l’indagine federale si è conclusa il 3 aprile 2008, data in cui il sostituto Procuratore Federale ha trasmesso la sua relazione al Capo dell’Ufficio il quale ha predisposto e comunicato, in data 16 luglio 2008, l’atto di deferimento, formalità per la quale il C.G.S. non prevede alcun termine e tanto meno perentorio; - sulla eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale emerge dagli atti dell’indagine che il Camilleri, allontanandosi dal Centro Sportivo della società Reggina, si è sottratto, a far data dal 14/02/08 ed almeno sino al 13/03/08, ma anche oltre poiché non vi ha fatto più ritorno, agli obblighi di tesserato; condotta, questa, da lui posta in essere in costanza di vincolo di tesseramento eppertanto ricadente inequivocabilmente sotto la giurisdizione federale; - sulla eccezione di nullità del deferimento è da rilevare la tardività e l’inammissibilità della stessa; - per quanto infine attiene al merito appaiono del tutto speciosi ed infondati gli assunti del ricorrente essendo palese la violazione dei doveri disciplinari al medesimo contestata e correttamente sanzionata in prime cure. P.Q.M. La C.G.F. – Sezioni Unite, condividendo le motivazioni della C.D.N., dalle quali non intende discostarsi, rigetta, quanto al merito, il proposto ricorso osservando, altresì, che le eccezioni preliminari proposte dal ricorrente sono prive di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere in uniformità, per le parti di riferimento, alla decisione della C.G.F. – Sezioni Unite – di cui al Com.Uff. n.53/CGF (2008/2009) (c.d. “schede svizzere”). Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it