• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF riunione del 04 dicembre 2008
RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6 COMMI 1, 2 E 6 PREVIGENTE C.G.S.
(Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale n. 1/Cf del 25.7.2006)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF riunione del 04 dicembre 2008
RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6 COMMI 1, 2 E 6 PREVIGENTE C.G.S.
(Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale n. 1/Cf del 25.7.2006)
Con le decisioni di cui si chiede l’annullamento in sede di revocazione (in particolare con la decisione della C.A.F., non modificata dalla Corte Federale), il sig. Luciano Moggi, giudicato a seguito del deferimento del Procuratore Federale, è stato sanzionato con l’inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché con l’ammenda di € 50.000,00. Il novum di cui all’istanza di revocazione sarebbe la sentenza di recente resa da questa Corte di Giustizia, a Sezioni Unite, che, in data 27 ottobre 2008 (Com. Uff. n. 53/CGF), pur consapevole della sussistenza di precedenti decisioni rese in senso difforme da diversi Organi di giustizia sportiva, ha stabilito proprio con riguardo, tra gli altri, all’odierno ricorrente che “…la rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta anteriormente all’inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico – essendo la fattispecie della rinuncia successiva specificamente disciplinata dalla norma di cui all’art. 36, comma 7, N.O.I.F. – rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto federale e di conseguenza non più sottoponibile al giudizio disciplinare l’ex tesserato, che ormai non fa più parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, non è più soggetto alla giurisdizione domestica esercitata dagli Organi di Giustizia Federale”. A tal riguardo va, per completezza, però rilevato che, successivamente, alla pronunzia di questa Corte, il Consiglio Federale, nell’ottica di ribadire la perdurante vigenza del principio della perpetuatio iurisdictionis, a mente del quale i soggetti appartenenti all’ordinamento federale restano sottoposti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione purché (e quindi a sufficienza che) l’illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento, e visto l’art. 16, comma 3, dello Statuto Federale, che vieta il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti, ha ritenuto di dover adeguare alla suddetta norma statutaria il disposto del richiamato art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., che è stato quindi riformulato nel senso che “è vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”. Ma anche l’art. 19, comma 1, C.G.S. è stato, “in via di interpretazione autentica”, con Com. Uff. n. 74/A dell’1.12.2008, riformulato nel senso di chiarire, evitando ogni incertezza applicativa, che per l’ordinamento sportivo settoriale la punibilità di dirigenti e tesserati si ha all’integrarsi della sola condizione che si tratti di “fatti commessi in costanza di tesseramento”, con riguardo dunque anche alla figura del successivo extraneus, sempre “ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7, delle N.O.I.F.”. Tutto ciò premesso, quello che però in questa sede rileva in via decisiva, ai fini della delibazione del ricorso per revocazione in argomento, è che, per giurisprudenza ormai consolidata (si veda anche il recente precedente di cui al Com. Uff. n. 38/CGF del 9 ottobre 2008) e non esclusiva peraltro dell’ordinamento sportivo, il sopravvenuto mutare dell’orientamento dell’organo giustiziale di vertice non può costituire valido motivo di revocazione e, quindi, il fatto nuovo invocato dalla difesa del ricorrente, ai fini di ottenere la revisione in bonam partem del dictum. Nel caso di specie, infatti, il “fatto nuovo” addotto dal ricorrente non è costituito, come invece richiesto dal dettato dell’art. 39 C.G.S., da una circostanza fattuale oggettiva sopravvenuta o da una erronea supposizione posta alla base della decisione della quale si chiede la revocazione, bensì esclusivamente dalla circostanza data dal mutato orientamento giurisprudenziale. In tal senso può prescindersi anche dal ruolo ambivalente (magistero di merito e ruolo di vertice nomofilattico, anche in sede di esercizio di funzioni consultive ed interpretative), che sarebbe detenuto attualmente dalla Corte di Giustizia Federale nel rinnovato e vigente ordinamento, e a cui in più occasioni si è richiamato il ricorrente nello svolgere le sue argomentazioni. Per le riportate considerazioni, pertanto, il ricorso per revocazione in epigrafe non può superare positivamente il vaglio di ammissibilità, necessariamente pregiudiziale ai sensi dell’art. 39, comma 4, C.G.S.. Alla stregua dei sopraindicati motivi la C.G.F. a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Luciano Moggi e dispone incamerarsi la relativa tassa. P.Q.M. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Moggi Luciano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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