F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 25 febbraio 2009. 8) RICORSO SIG. MOLINARI UMBERTO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 26 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 25 febbraio 2009.
8) RICORSO SIG. MOLINARI UMBERTO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 26 GENNAIO 2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale).
Con reclamo tempestivamente proposto, cui ha fatto seguire nei termini, dopo l’integrale visione degli atti, ulteriori motivi dedotti a verbale, il sig. Molinari Umberto ha impugnato l’esclusione comminata dalla competente Commissione dalla candidatura a presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C.. L’originario reclamo articolato su quattro diversi punti è stato poi in sede di presentazione degli ulteriori motivi focalizzato solo su due specifiche deduzioni, rinunciando, la parte, alle restanti. In particolare il reclamante contesta la motivazione della Commissione nella parte in cui ha statuito circa la non validità delle designazioni per doppia indicazione, ritenendo in assenza di apposita previsione, come alla designazione per prima indicata dovesse darsi prevalenza; ciò al fine di assicurare comunque la più ampia partecipazione al voto. Ancora pone in rilievo come tutte quante le schede ritenute invalide per mancanza di delega ovvero per essere state le designazioni sottoscritte da soggetto non munito dei relativi poteri, fossero in realtà state firmate da persona pienamente legittimata. Osserva la Corte esaminati gli atti come il reclamo sia infondato. In primo luogo per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature. In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa. Ancora per quel che riguarda l’ulteriore motivo, dalle schede esaminate in atti, nessuno dei firmatari aveva ricevuto specifica delega per sottoscrivere la candidatura, così come richiesto dalla normativa (cfr. art. 6, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) essendo gli stessi muniti di generica delega alla rappresentanza riportata sul foglio censimento della società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Molinari Umberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 25 febbraio 2009. 8) RICORSO SIG. MOLINARI UMBERTO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 26 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale)."