F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANCINI ENZO, PRESIDENTE DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA E COORDINATORE DELLA CONSULTA REGIONALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA, AI SENSI DELL’ART. 6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. MANCINI ENZO, PRESIDENTE DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA E
COORDINATORE DELLA CONSULTA REGIONALE PRESSO IL COMITATO
REGIONALE TOSCANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA, AI SENSI
DELL'ART. 6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA'
DIRETTA.
Con atto datato 16.7.1988, i1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Mancini Enzo,
Presidente della A.C. Marinese Tirrenia e Coordinatore della Consulta Regionale presso il Comitato
Regionale Toscano della L.N.D., e la A.C. Marinese Tirrenia in persona del suo Presidente, per
rispondere il Mancini di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le espressioni
rivolte, in occasione della gara Marinese Tirrenia/Croce Verde del 6.3.1988, valevole per il
Campionato Regionale Giovanile, al Direttore di gara Sig. Ferri Salvatore, e la Società di
responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Corte Federale:
- considerato che il fatto addebitato risulta avvalorato come si evince univocamente dal referto
arbitrale, dalle successive dichiarazioni dell'arbitro nonché dalle parziali ammissioni dello stesso
Mancini Enzo;
- rilevato, altresì, che il teste, arbitro Sig. Palma Domenico, indicato dal medesimo Mancini, ha
integralmente confermato le dichiarazioni dell'arbitro Ferri;
- ritenuto che trattasi di fatto gravemente lesivo della indipendenza morale dell'arbitro e comunque
contrario ai principi della correttezza sportiva;
Per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale,
infligge al Sig. Mancini Enzo la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in
seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per
mesi 3 ed alla A.C. Marinese Tirrenia la sanzione della ammonizione.
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