F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORINI RENATO, GIA’ COMPONENTE DEL COMITATO LOCALE DEL SETTORE GIOVANILE DI EMPOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. FIORINI RENATO, GIA' COMPONENTE DEL COMITATO LOCALE DEL
SETTORE GIOVANILE DI EMPOLI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
Con atto datato 18.7.1988, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Fiorini Renato,
Componente del Comitato Locale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Empoli, per
rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine del 1°
tempo della gara, tra te Rappresentative "Giovanissimi", Comitato Locale Empoli/Comitato
Provinciale Pisa del 9.3.1988, rivolto al Direttore di gara frasi ingiuriose.
La Corte Federale, ritenuta preliminarmente la propria competenza nonostante le dimissioni del Sig.
Fiorini, sia perché al momento dell'infrazione rivestiva la qualifica di Dirigente Federale, sia perché
in futuro potrebbe chiedere di essere riammesso in seno alla F.I.G.C.:
- rilevato, udito il Sig. Fiorini Renato, con l'assistenza del Sig. Lucchesi Fabrizio, che il Sig. Fiorini
si è comunque comportato in modo non conforme ai contenuti dall'art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva;
- valutata l'intensità del fatto e tenuto conto delle particolari ammissioni del deferito;
per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale,
infligge al Sig. Fiorini Renato la sanzione della ammonizione con diffida.
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