F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CIOCCOLONI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. VALFABBRICA E REVISORE DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA U.S. VALFABBRICA, AI SENSI DELL’ART.6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CIOCCOLONI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. VALFABBRICA E REVISORE DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA U.S. VALFABBRICA, AI SENSI DELL'ART.6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Con atto datato 22.2.1989, il Procuratore Federale ha deferito a que sta Corte il Sig. Cioccoloni Ales sandro, Presidente della U.S. Valfabbrica e Revisore dei Conti del Comitato Regionale Umbro della L.N.D., nonché l'U.S. Valfabbrica in persona del s uo Pre sidente per ris pondere (la società di re spon s abilità diretta, art. 6/1 del Codice di Giustizia Sportiva) di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver ripetutamente al termine della gara Valfabbrica/Todi dell'11.12.1988 (Campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbro), offeso con e spre s sioni ingiuriose e minacciose l'arbitro ed i1 guardalinee Scarabotta Enzo, as soggettando, tra l'altro, quest'ultimo, ad atti di protesta violenta. La Corte Federale: - considerate le ammis sioni dell'incolpato che figurano sia nell'esposto consegnato all'arbitro, sia nella memoria 13.4.1989; - valutata l'entità dei fatti; - ritenuta congrua la s anzione richiesta dal Procuratore Federale in relazione ai fatti contestati; per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Cioccoloni Ales s andro la s anzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappre sentare la società in ambito federale per anni uno ed alla U.S. Valfabbrica la sanzione dell'ammonizione.
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