F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MICELI UMBERTO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CALABRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. MICELI UMBERTO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CALABRO
DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA.
Con atto datato 13.2.1989, i1 Procuratore Federale ha deferito a que sta Corte il Sig.
Miceli Umberto, Cons igliere del Comitato Regionale Calabro della L.N.D. per
violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver mantenuto una
condotta contraria ai principi sportivi di probità e correttezza, intervenendo, il 26
giugno 1988, in Gioios a Ionica, ad un raduno di rappresentanti di società calabresi,
raduno che, per es sere finalizzato a pratiche non consentite di tes seramento e
trasferimento di tecnici e calciatori, doveva ritener si vietato dalla normativa federale
(art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva).
La Corte Federale:
- ritenuto che risulta provato l'intervento del Sig. Miceli Umberto al raduno;
- ritenuto, altresì, che tale intervento, dato il carattere del raduno stes so, era da
intendersi contrario ai principi di correttezza sportiva;
per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal
Procuratore Federale, infligge al Sig. Miceli Umberto la sanzione dell'ammonizione.
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