F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MICELI UMBERTO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CALABRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MICELI UMBERTO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CALABRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Con atto datato 13.2.1989, i1 Procuratore Federale ha deferito a que sta Corte il Sig. Miceli Umberto, Cons igliere del Comitato Regionale Calabro della L.N.D. per violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver mantenuto una condotta contraria ai principi sportivi di probità e correttezza, intervenendo, il 26 giugno 1988, in Gioios a Ionica, ad un raduno di rappresentanti di società calabresi, raduno che, per es sere finalizzato a pratiche non consentite di tes seramento e trasferimento di tecnici e calciatori, doveva ritener si vietato dalla normativa federale (art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva). La Corte Federale: - ritenuto che risulta provato l'intervento del Sig. Miceli Umberto al raduno; - ritenuto, altresì, che tale intervento, dato il carattere del raduno stes so, era da intendersi contrario ai principi di correttezza sportiva; per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Miceli Umberto la sanzione dell'ammonizione.
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