F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GALARDINI ENRICO, PRESIDENTE DELLA A.S. BEVAGNA E CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GALARDINI ENRICO, PRESIDENTE DELLA A.S. BEVAGNA E CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Il Procuratore Federale, con nota datata 14.3.1989, ha deferito a que sta Corte il Sig. Galardini Enrico, Presidente dell'A.S. Bevagna e Consigliere del Comitato Regionale Umbro L.N.D., per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto una condotta contraria ai principi sportivi di lealtà, probità e correttezza, contattando telefonicamente, dopo l'incontro Stella Ros s a/Bevagna del 24.4.1988 l'arbitro della gara, cercando di convincerlo a non menzionare, in referto, l'ammonizione inflitta nel corso della gara di cui sopra ad un calciatore della A.S. Bevagna. La Corte Federale: - ritenuto che il fatto è incontestato e che il Sig. Enrico Galardini ha riconosciuto l'inopportunità della s ua iniziativa; - per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Galardini Enrico la sanzione dell'ammonizione.
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