F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAUSI ENRICO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. LAUSI ENRICO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (CONVENZIONE NON AUTORIZZATA CON L’ U.I.S.P.)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 30 maggio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LAUSI ENRICO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. LAUSI ENRICO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (CONVENZIONE NON AUTORIZZATA CON L' U.I.S.P.) Il Procuratore Federale, con nota datata 14.3.1989, ha deferito a que sta Corte i1 Sig. Lausi Enrico, Presidente del Comitato Regionale Umbro della L.N.D., per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto una condotta contraria ai principi sportivi di rettidudine e di correttezza morale più volte arbitrariamente modificando, col ridurne l'entità, sanzioni ( e di natura pecuniaria e, in qualche ca so, impeditive) comminate a s ocietà ed a te s s erati dagli Organi di Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbro durante le annate sportive 1986/87, 1987/88 e 1988/89. I1 Procuratore Federale, con nota del 5.4.1989, ha inoltre deferito a que sta Corte Federale il predetto Sig. Lausi Enrico, per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nell'indicata qualità, mantenuto una condotta contraria ai principi sportivi di lealtà e correttezza stipulando, in data 31.1.1986, senza alcuna preventiva inte sa col competente Cons iglio Federale, un protocollo di accordo con la Lega Calcio Regionale U.I.S.P., protocollo che, modifica formalmente e so stanzialmente la Convenzione Nazionale F.I.G.C. - U.I.S.P. di cui al C.U. n. 24/A dell'1 Dicembre 1972 ed incideva, col contrarne i contenuti e 1a portata, sui poteri propri della F.I.G.C. in relazione all'organizzazione dell'attività calcistica ricreativa ed amatoriale. La Corte Federale: - ritenuto che il comportamento del Sig. Lausi Enrico relativamente al Primo dei due addebiti circa la modifica di sanzioni comminate da Organi di Giustizia Sportiva, comportamento ampiamente provato ed ammes so dallo stes so incolpato, è da considerarsi gravemente cen surabile in quanto costituisce una indebita, reiterata interferenza nei confronti degli Organi di Giustizia Sportiva, la cui autonomia è proclamata dell'art. 27 punto 1) dello Statuto; - che il secondo addebito non appare sorretto da una piena consapevolezza dell'opportunità di chiedere istruzioni agli Organi Centrali e che quindi il fatto può e ssere dipeso da mero errore scusabile; per que sti motivi, riuniti i deferimenti come innanzi propo sti dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Lausi Enrico la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappre sentare le società in ambito federale per anni 2.
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