F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SPINELLI ALDO, PRESIDENTE DEL GENOA 1893 E CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DEL GENOA 1893, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
SPINELLI ALDO, PRESIDENTE DEL GENOA 1893 E CONSIGLIERE DELLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DEL GENOA 1893, AI SENSI DELL'ART. 6 N. 1 DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA
Con atto datato 10 giugno 1989, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Spinelli
Aldo, Presidente del Genoa 1893 e Consigliere della Lega Nazionale Professionisti, ed i1 Genoa
1893, per rispondere (la società di responsabilità diretta, ex art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva) di violazione dell'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver mantenuto una
condotta contraria ai principi di lealtà e rettitudine, consentendo, in contrasto con le disposizioni
impartite dalla Lega di competenza, che il non tesserato Landini Spartaco sostasse all'interno dello
spogliatoio del Genoa in occasione di più gare ufficiali.
La Corte Federale,
- rilevato che la responsabilità dello Spinelli Aldo appare provata dalla relazioni dell'Ufficio
Indagini e dalle stesse ammissione dello Spinelli;
- considerato peraltro che lo Spinelli non ha violato alcun principio sportivo della lealtà, della
probit8 e della rettitudine, riè della correttezza morale e materiale, ma ha solo violato le disposizioni
impartite dalla Lega nella materia oggetto di contestazione;
- ritenuto pertanto che lo Spinelli si è reso responsabile della violazione dall'art. 9 n. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva e che in tal senso va modificata la definizione giuridica del fatto contestato;
- rilevato che il Genoa 1893 S.p.A. va ritenuta responsabile diretta ex art. 6 n. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva;
per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale,
dichiara i1 Sig. Aldo Spinelli responsabile della violazione di cui all'att. 9 n. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, così modificata la definizione giuridica del fatto contestatogli, ed infligge allo
stesso la sanzione dell'ammonizione. Dichiara, altresì, il Genoa 1893 S.p.A. responsabile diretta
dell'identica violazione, ai sensi dall'art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed infligge alla
stessa l'ammenda di £. 15.000.000.
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