F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 7 novembre 1992 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GALLIANI ADRIANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MILAN A.C., BORSANO GIAN MAURO, PRESIDENTE DEL TORINO CALCIO, E DEL MILAN A.C. E TORINO CALCIO IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE LENTINI GIANLUIGI DAL TORINO CALCIO AL MILAN A.C..

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 7 novembre 1992 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GALLIANI ADRIANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MILAN A.C., BORSANO GIAN MAURO, PRESIDENTE DEL TORINO CALCIO, E DEL MILAN A.C. E TORINO CALCIO IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE LENTINI GIANLUIGI DAL TORINO CALCIO AL MILAN A.C.. La Corte Federale, pronunciando sul deferimento del Procuratore Federale riportato in epigrafe: - dichiara l'Ing. Gian Mauro Borsano colpevole della violazione dall'art.1 comma 1 C.G.S. e il Torino Calcio colpevole per responsabilità diretta della stessa violazione ed infligge all'Ing. Gian Mauro Borsano la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.,a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di un mese ed alla società la sanzione dell'ammenda di f.10.000.000; - proscioglie il Geom. Adriano Galliani, l'Ing. Gian Mauro Borsano e le società A.C. Milan e Torino Calcio dalla violazione loro contestata dall'art. 105 delle N.O.I.F. perché il fatto non costituisce illecito disciplinare per mancanza di dolo; - dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per quanto di competenza con riferimento alla eventuale violazione di cui al quinto comma dall'art. 95 delle N.O.I.F. per la stipulazione di una pattuizione non risultante dall'accordo di cessione del calciatore Gianluigi Lentini depositato in data 30 giugno 1992 presso la Lega Nazionale Professionisti.
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