F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 5 febbraio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GALLIANI ADRIANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MILAN A.C., BORSANO GIAN MAURO, PRESIDENTE DEL TORINO CALCIO, E DEL MILAN A.C. E TORINO CALCIO IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE LENTINI GIANLUIGI DAL TORINO CALCIO AL MILAN A.C..

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 5 febbraio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GALLIANI ADRIANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MILAN A.C., BORSANO GIAN MAURO, PRESIDENTE DEL TORINO CALCIO, E DEL MILAN A.C. E TORINO CALCIO IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE LENTINI GIANLUIGI DAL TORINO CALCIO AL MILAN A.C.. Il Procuratore Federale, in data 6.8.1992, ha deferito alla Corte Federale: - il Sig. GALLIANI Adriano, Amministratore delegato A. C. Milan S.p.A.; - il sig. BORSANO Gian Mauro, Presidente Torino Calcio S.p.A.; - L'ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.p.A. - IL TORINO CALCIO S.p.A. perché rispondano: il Sig. Galliani ed il Sig. Borsano della violazione di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in periodo non consentito, trattato e definito 1'accordo relativo al trasferimento del calciatore Gianluigi Lentini dal Torino al Milan; inoltre: il Sig. Borsano, della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima denunciato e poi strumentalmente ritrattato l'avvenuta stipula, in periodo non consentito, dell'accordo scritto al fine di conseguire una ulteriore contropartita alla cessione del calciatore; contropartita, non prevista nel documento, e pertanto non altrimenti azionabile; le società Torino e Milan, per responsabilità, rispettivamente, diretta ed oggettiva in relazione alle condotte realizzate dai loro dirigenti. La vicenda è sorta a seguito della denuncia, a mezzo telefono, del presidente del Torino, Ing. Borsano, al Presidente Federale, di aver stipulato col Geom. Galliani, amministratore delegato del Milan, la cessione del calciatore Gianluigi Lentini in epoca non consentita, nel marzo del 1992. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO In data 30 giugno 1992 il Milan ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti tre moduli (compilati in tutte 1e parti essenziali e relativi alla stagione sportiva 1991-1992, recanti la stampigliatura a timbro "FIGC-Lega Professionisti Accordo preliminare valido per la stagione sportiva 1992-93") e precisamente: 1a variazione di tesseramento n. 2018 dal Torino al Milan del calciatore Gianluigi Lentini sottoscritto da quest'ultimo e dai rappresentanti legali delle società di provenienza e di destinazione, presidente Borsano e amministratore delegato Galliani, privo di data; il contratto fra il Milan ed il calciatore ancora privo di data e sottoscritto dalle due parti; il contratto di cessione definitiva, infine del calciatore dal Torino al Milan sempre privo di data, sottoscritto dai legali rappresentanti delle due società, Borsano e Galliani, con riferimento alla variazione di tesseramento n. 2018 e con indicato quale importo globale dell'operazione la somma di quattordici miliardi di lire, di cui sette miliardi pagabili nella stagione 1992-93 e sette miliardi nella stagione 1993-94. Del deposito del contratto di cessione ha dato notizia la stampa e l'Ing. Borsano ha reagito con la citata telefonata al Presidente Federale e con varie conferenze stampa. Con queste ha in particolare ribadito che l'accordo era stato stipulato in marzo e che era in grado di produrre un documento, in suo possesso, redatto contestualmente, che prevedeva una penale di quattro miliardi nel caso in cui il calciatore avesse rifiutato il trasferimento. In data 4 luglio la società Milan, in sostituzione dei moduli già depositati, ha depositato tre nuovi moduli datati 3 luglio aventi identico oggetto e la sottoscrizione delle stesse parti, ma con importi diversi e quale accordi definitivi. Per quanto appare rilevante ai fini della decisione, l'importo globale dell'opèrazione di cessione è indicato in lire diciotto miliardi e cinquecento milioni a fronte dei quattordici miliardi previsti nel così detto accordo preliminare depositato il precedente 30 giugno. L'Ing. Borsano, interrogato dall'Ufficio Indagini in data 4 luglio, ha ritrattato la versione resa al Presidente Federale tre giorni prima ed ha precisato che solo verbalmente in data 12 marzo 1992 - in occasione di un incontro col Geom. Galliani nella sua qualità di presidente della S.p.A. Reti Televisive Italiane per la stipula di un accordo relativo ai diritti televisivi sulle partite amichevoli del Torino - aveva convenuto col predetto, nella sua qualità di amministratore delegato del Milan, la cessione del calciatore Lentini per il corrispettivo di quattordici miliardi di lire, lasciando aperta una contropartita tecnica che doveva consistere nella cessione di calciatori dal Milan al Torino, senza mettere per iscritto né l'accordo per la cessione di Lentini, né la contropartita da definire. Ha aggiunto l'Ing. Borsano che solo nel maggio, dopo la conclusione del campionato, era stato stipulato l'accordo scritto fra le due società, senza l'assenso del calciatore accordo poi depositato dal Milan il 30 giugno - ed ancora sulla parola si era convenuto di subordinare la cessione di Lentini al trasferimento dal Milan al Torino dei calciatori Simone ovvero Donadoni. Non avendo costoro aderito e non essendo il Torino interessato alla cessione, pur proposta, di altri calciatori, le due società avevano quantificato in quattro miliardi e mezzo il corrispettivo della mancata contropartita tecnica per cui avevano redatto l'altro contratto con l'indicazione dell'importo in diciotto miliardi e cinquecento milioni di lire. In relazione alle notizie di stampa di ben altro tenore rese dall'Ing. Borsano anche in apposita conferenza con i giornalisti - in cui il predetto dirigente aveva ribadito non solo l'esistenza dell'accordo preliminare scritto raggiunto fra le due società in data 12 marzo, ma in bianco di data, per la cessione di Lentini per quattordici miliardi, ma anche di essere in grado di produrre un documento, contestualmente redatto, che prevedeva una penale di quattro miliardi per il caso in cui il calciatore, estraneo all'accordo, non avesse accettato il trasferimento - l'Ing. Borsano ha spiegato che le notizie di stampa dovevano considerarsi frutto della sua concitazione e della sua confusione sulle date anche perché in quel periodo aveva avuto momenti di costernazione per le "voci di una sorta dì sommossa da parte della tifoseria granata". Il Geom. Galliani ha dichiarato che l'accordo del marzo era stato sulla parola, mentre quello depositato il 30 giugno era stato sottoscritto da lui e dall'Ing. Borsano il 5 giugno e solo il 30 successivo dal calciatore Lentini, dopo che quest'ultimo, mercè l'intervento determinante del presidente del Milan, dott. Berlusconi, si era deciso ad apporre la sua sottoscrizione. I due incolpati sono comparsi innanzi alla Corte ed hanno confermato le dichiarazioni già rese. L'ing. Borsano ha ulteriormente chiarito che nel parlare di accordo fuori termine aveva inteso riferirsi più esattamente al deposito fuori termini dell'accordo sottoscritto il 5 e depositato il 30 giugno, dopo i venti giorni previsti a pena di nullità dell'art. 105 delle N. 0. I. F.. Il Procuratore Federale, nelle sue conclusioni dibattimentali, dopo avere rilevato che dagli atti procedimentali e dalle stesse dichiarazioni degli incolpati risulta che, in epoca sicuramente proibita ai termini dall'art. 105 N. 0. I. F., è stato stipulato, ancorché in forma non scritta, un accordo completo in tutti i suoi elementi, ha tuttavia ritenuto che nel comportamento delle parti fosse insito un elemento di buona fede, per errore provocato dalla sentenza di questa Corte sul caso Fiorentina-Napoli-Baroni. Ha pertanto concluso per il proscioglimento degli incolpati motivato sull'elemento soggettivo dell'assenza di dolo. Il Procuratore Federale ha concluso, invece, per l'affermazione della responsabilità dell'Ing. Borsano in relazione all'autodenuncia da questi effettuata presso il Presidente Federale, poi seguita da ritrattazione, al fine di ottenere un vantaggio per la propria società o, almeno, il ristoro di un danno temuto. Ne ha chiesto, pertanto, la condanna ad un anno di inibizione, accompagnata dalla condanna della società "Torino", per responsabilità oggettiva, a venti milioni di multa. I difensori hanno chiesto il proscioglimento degli incolpati e delle due società per l'irrilevanza, ovvero l'inesistenza, ovvero l'inefficacia, ovvero la nullità dell'accordo del 12 marzo. In quella data, nelle tesi difensive, vi era stata solo una non vietata trattativa verbale e non un accordo scritto. Non erano stati usati i prescritti moduli che sarebbero stati comunque privi di efficacia per la sicura estraneità del calciatore. L'accordo sarebbe stato in ogni caso nullo o del tutto inesistente sino alla sottoscrizione del Lentini e nessuna incidenza avrebbe potuto avere sul sereno evolversi del campionato dal momento che il calciatore ne ignorava l'esistenza. Il difensore dell'Ing. Borsano, infine, con riferimento alla violazione dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ha sostenuto la buona fede e la mancanza di dolo del suo assistito. IN DIRITTO Osserva preliminarmente la Corte che la sua competenza discende dalla qualifica di dirigente federale del Geom. Adriano Galliani, vice Presidente della Lega Nazionale Professionisti e componente dell'Assemblea dei Consigli a norma dall'art. 22 dello Statuto. La connessione determina la competenza nei confronti dell'Ing. Borsano e delle società. Appare opportuno premettere alcune osservazioni di carattere generale e particolare sulla materia del contendere. E' nota la figura del contratto preliminare o accordo preliminare che è un contratto con il quale le parti si impegnano a concludere un futuro contratto definitivo avente un oggetto ben individuato e con alcuni punti già fissati ed altri da determinare in sede di stipula del contratto definitivo. Le norme organizzative interne della F.I.G.C. all'art. 105 prevedono la possibilità di stipulare "accordi preliminari... aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori". La stessa norma stabilisce che tali accordi, che hanno "natura di contratti ad efficacia differita": a) devono, a pena nullità, essere stipulati su moduli predisposti dalle Leghe; b) sono ammessi unicamente nei periodi fissati per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale e c) devono essere depositati, ancora a pena di nullità, presso la Lega o il Comitato di competenza entro venti giorni dalla stipulazione. Le norme generali sui trasferimenti dei calciatori sono previste dell'art. 95 delle N. 0. I. F. che in particolare stabilisce: 1)l'accordo (o contratto definitivo) di trasferimento di un calciatore o la cessione di un contratto di calciatore professionista deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli all'uopo predisposti dalle Leghe; 2)l'accordo deve essere depositato presso la Lega o il Comitato della società cessionaria entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti; 3) il documento, così redatto e depositato, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore; 4) le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano sanzioni economiche e disciplinari per i contravventori; 5) l'accordo deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti e dal calciatore; I moduli predisposti per i trasferimenti sono costituiti da: - un foglio-"variazione di tesseramento" che indica le due società contraenti ed il calciatore e deve essere sottoscritto dalla società di provenienza, dal calciatore e dalla società di destinazione; - un foglio-contratto che prevede i patti conclusi fra società di destinazione e calciatore per le sue prestazioni sportive compreso il corrispettivo convenuto; - un foglio-contratto che, con riferimento al documento di variazione di tesseramento del calciatore, stabilisce fra le società contraenti l'importo dell'operazione, i tempi del pagamento ed altre eventuali clausole particolari. Per gli accordi preliminari sono utilizzati di norma gli stessi moduli dei contratti definitivi della precedente stagione con una stampigliatura a timbro specificante trattarsi di accordo preliminare valido per la successiva stagione sportiva. Ovviamente non è tale stampigliatura che determina la natura giuridica dell'atto - sè deve essere cioè qualificato accordo preliminare o accordo definitivo - bensì il contenuto del contratto stesso. Sarà così un preliminare se prevede l'obbligo di stipulare il contratto definitivo in un secondo momento e con efficacia necessariamente differita. Sarà al contrario un contratto definitivo se consacra l'avvenuto trasferimento del calciatore o la cessione di contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore e non contiene alcun obbligo di successiva stipulazione perchè in effetti l'accordo è già avvenuto e è stato consacrato nel documento. In particolare, deve essere sottolineato che la nullità o la inefficacia di un accordo preliminare o di un contratto definitivo non escludono la violazione dall'art. 105 delle N.O.I.F. in relazione al primo comma dall'art. 1 del C.G.S.. Le norme federali prevedono la nullità del contratto di cessione o di trasferimento dei calciatori se non è contestualmente sottoscritto dalla società di provenienza, dalla società di destinazione e dal calciatore.Occorre al proposito ricordare la giurisprudenza formatasi in materia secondo la quale le fonti normative atte a qualificare in diritto la documentazione in oggetto sono, da un lato, l'art. 105 N.O.I.F. che definisce e disciplina gli accordi preliminari e, dall'altro, il Com. Uff. n. 58/A del 13.4.1992 che detta disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società professionistiche. Quali riferimenti normativi complementari vanno infine considerati l'art. 95 N.O.I.F., che detta norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto, nonchè l'art. 102 N.O.I.F. che disciplina in particolare le cessioni di contratto. E' il caso di precisare, comunque, che le disposizioni regolamentari di cui al citato Com. Uff., da riguardarsi in parte come interpretative ed in parte come modificative della precettistica, anch'essa citata, di cui alle N.O.I.F., si pongono come assolutamente prioritarie per effetto dell'inciso di cui al 2° cpv. della premessa, secondo il quale risultano espressamente abrogate tutte le disposizioni e le normative regolamentari con essa incompatibili. Tali disposizioni, oltre ad occuparsi specificamente, al n. 2, degli accordi preliminari (richiamando la normativa di cui all'att. 105 delle N.O.I.F., dettando i termini di stipula e fornendo chiarimenti sulla natura di detti accordi) prevedono, nell'ultimo cpv. di cui al n. 1. un precetto che, come si desume dal testo letterale dello stesso, deve ritenersi di carattere generale ed applicabile, quindi, sia alle cessioni di contratto che agli accordi preliminari di cessione di contratto. Prevede il medesimo, in particolare, che "la società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con l'altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso". Prevede, ancora, che il meccanismo di acquisizione dell'assenso di cui all'art. 95 punto 8 delle N.O.I.F. può essere utilizzato per i soli casi di calciatori "Giovani di Serie" . Deve perciò escludersi, in conclusione, ancorchè nell'art. 105 N.O.I.F. non vi sia alcuna menzione sul punto, che negli accorda preliminari di cessione di contratto il consenso del calciatore possa essere acquisito per il tramite della dinamica di cui all'att. 95 punto 8 (il quale, peraltro, pure esclude una tale eventualità, posto che fa riferimento alla sola ipotesi di accordo di trasferimento) dovendosi invece ribadire il principio, normativamente ed espressamente sancito, che il consenso del calciatore debba essere manifestato contestualmente all'accordo tra le società. Altro punto di irregolarità dell'accordo dovrebbe rinvenirsi nella eventualità della pattuizione di una contropartita tecnica soltanto verbale: essa dovrebbe essere considerata nulla ed inefficace - perchè non risultante dal documento - e dovrebbe comportare, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. Ciò premesso, in via preliminare, questa Corte ritiene di potere e dovere ricostruire la realtà dei fatti, esclusivamente sulla base delle stesse affermazioni degli incolpati (escludendo pertanto, per assenza di concludenti indizi, più gravi ipotesi di illecito) nel senso: - che effettivamente in data 12 marzo si sia concluso un accordo verbale per la cessione del calciatore Lentinisulla base di un corrispettivo di quattordici miliardi e di una contropartita tecnica da definire; - che in data 30 giugno 1992 tale accordo verbale sia stato tradotto in forma scritta, senza peraltro la menzione della contropartita tecnica concordata. La Corte ritiene che nella fattispecie ricorrono gli estremi di illeciti disciplinari a termini degli art. 1 del C.G.S., e 105 delle N.O.I.F.. A) Innanzitutto, l'Ing. Borsano Gian Mauro e il Sig. -Galliani Adriano sono incorsi nella violazione dall'art. 105 delle N.O.I.F. per,avere, in periodo non consentito, trattato e definito l'accordo relativo al trasferimento del calciatore Gianluigi Lentini dal Torino al Milan. Invero, dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni rese dagli incolpati davanti a questa Corte, emerge, con compiutezza di particolari, che i contatti intercorsi tra le parti andarono ben oltre la fase delle trattative, di per sè consentite secondo la giurisprudenza di questa Corte. Le cosiddette "trattative" raggiunsero, infatti, nel caso in esame la compiutezza di un accordo preliminare, e dunque di un accordo illecito, perchè concluso in periodo vietato, ancorchè in forma verbale. Invero, la illiceità della condotta in esame non è esclusa dalla considerazione che debba ritenersi nullo 0 genericamente invalido l'accordo preliminare non stipulato per iscritto. Illiceità e invalidità si muovono in effetti su piani diversi: l'accordo preliminare si presenta al riguardo come fattispecie ad effetti bivalenti. Nè può valere la circostanza della indeterminatezza della contropartita tecnica a negare compiutezza all'accordo preliminare concluso. In realtà le parti non hanno mai negato l'esistenza dell'_an di tale controprestazione (anche se entrambe lamentano un deplorevole equivoco che portò il Milan a tacerne all'atto del pubblico annuncio della acquisizione del Lentini, e il presidente del Torino ad inscenare un'abnorme reazione). E, quanto all'oggetto, le parti stesse, con il loro comportamento successivo, hanno dimostrato che non esistevano differenze insanabili sul suo valore economico, una volta constatata la impercorribilità della via della contropartita tecnica. La Corte ritiene, tuttavia, che, se sussistono nella fattispecie gli elementi materiali idonei a configurare l'illiceità del fatto addebitato, ugualmente sussiste una innegabile esimente di carattere soggettivo. Come ha riconosciuto lo stesso Procuratore Federale nelle sue conclusioni dibattimentali, il comportamento delle parti è stato infatti certamente influenzato da una corriva ma obiettivamente diffusa - interpretazione che si è data alla decisione di questa Corte nel caso Napoli-Fiorentina- Baroni. Secondo tale interpretazione, che qu1 recisamente si contesta, non vi sarebbe accordo preliminare se non nella formale stipulazione prevista dal secondo comma dall'art. 105. La Corte Federale, come prima enunciato, ritiene, invece, che requisiti di validità dell'accordo ed elementi di illiceità abbiano a percorrere strade e valutazioni indipendenti. Ben può infatti scaturire un illecito sportivo da una fattispecie negoziale di per sè inidonea à produrre validi effetti giuridici e tuttavia idonea a produrre lesioni dei valori tutelati nel Codice di Giustizia Sportiva. La Corte riconosce peraltro che la propria precedente sentenza presentava elementi che avrebbero potuto indurre in errore le parti e spingerle pertanto ad una vera e propria intesa preliminare, come nel caso di specie è avvenuto, con l'unica avvertenza di non procedere ad un accordo scritto. La Corte, giudicando sul caso concreto, il primo Verificatosi dopo la ricordata sentenza, ritiene pertanto che in esso debba riconoscersi 11 ricorrere di un errore dell'uno e dell'altro incolpato, tale da escludere il dolo richiesto per la punibilità della infrazione rilevata. E' evidente che tale causa di non punibilità non potrebbe essere riconosciuta sussistente per eventuali analoghi episodi che malauguratamente si producessero dopo la pubblicazione della presente decisione, che fa venire meno l'elemento dell'affidamento, erroneamente costituitosi sulla base della precedente decisione. B)La Corte ravvisa, inoltre, nel comportamento tenuto dal Presidente del Torino, Borsano, dopoil deposito del contratto preliminare da parte del Milan, elementi di violazione del generaleprincipio di correttezza sportiva di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La reazione, infatti, dell'ing. Borsano alla mancata menzione da parte del Milan della c.d. contropartita Tecnica che formava parte integrante dell'accordo è stata tale da spingersi ai confini dell'autocalunnia configurando l'ipotesi di un vero e proprio accordo scritto illecitamente stipulato - salvo poi procedere ad una subitanea ritrattazione, quando il Milan ha riconosciuto il suo ulteriore debito. Si è trattato di un caso rilevante di turbamento dei normali rapporti di lealtà intersocietaria, caso che merita dunque di essere sanzionato sia a carico del Borsano sia, per responsabilità oggettiva, del Torino. C) La Corte rileva, infine, che l'increscioso episodio de guo abbia avuto sostanziale origine, come concordemente dichiarato dalle parti, dal mancato inserimento nel contratto preliminare originariamente depositato in Lega della clausola attinente alla c.d. contropartita tecnica. Com'è giurisprudenza di questa Corte, "è del tutto evidente che, a parte la configurabilità in concreto, senza, l'impulso degli organi inquirenti, è inibito alla Corte di estrarre dagli atti del procedimento, fatti o circostanze utilizzabili in funzione accusatoria, laddove siano diversi da quelli contestati". Ben può, invece, la Corte disporre la trasmissione degli atti al Procuratore Federale quando, come nel caso di specie, emergono elementi che possono suggerire l'ipotesi di una distinta e ulteriore violazione di regole. E' l'ipotesi che qui si prospetta per l'eventuale violazione di cui al quinto comma dall'art. 95 delle N.O.I.F. relativo alle "norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto" nella parte in cui detta che "le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche". P. Q. M. La Corte Federale, pronunciando sul deferimento del Procuratore Federale riportato in epigrafe: - dichiara l'Ing. Gian Mauro Borsano colpevole della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. e il Torino Calcio colpevole per responsabilità diretta della stessa violazione ed infligge all'ing. Borsano la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare 1e società nell'ambito federale per la durata di un mese ed alla società la sanzione dell'ammenda di f. 10.000.000; - proscioglie il Geom. Adriano Galliani, l'Ing. Gian Mauro Borsano e le società A.C. Milan e Torino Calcio dalla violazione loro contestata dall'art. 105 delle N.O.I.F. perch8 il fatto non costituisce illecito disciplinare per mancanza di dolo; - dispone la trasmissi0one degli atti al Procuratore Federale per quanto di competenza con riferimento alla eventuale violazione di cui al quinto comma dall'art. .95 delle N.O.I.F. per la stipulazione di una pattuizione non risultante dall'accordo di cessione del calciatore Lentini Gianluigi depositato in ,data 30 giugno 1992 presso la Lega Nazionale Professionisti.
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