F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FARINA, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. MODENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA MODENA/CREMONESE DEL 25.10.1992 E DEL F.C. MODENA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FARINA, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. MODENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA MODENA/CREMONESE DEL 25.10.1992 E DEL F.C. MODENA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Francesco Farina, Presidente del F.C. Modena S.p.A. e Consigliere della Lega Nazionale Professionisti, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., e la predetta Società, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per avere i1 primo, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione dopo l'effettuazione della gara Modena/Cremonese del 25.10.1992, espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore della gara e del designatore arbitrale e la seconda per responsabilità diretta nella violazione ascritta al primo. 0sserva la Corte Federale che il Farina, lungi dall'esprimere un giudizio di carattere tecnico, nell'ambito, cioè, dell'esercizio di un legittimo diritto di critica sportiva, ha mosso, invece, all'arbitro le gravi accuse "di scarsa personalità e di non essere forse sereno prima di scendere in campo"; che lo stesso Farina ha inoltre rivolto al designatore il singolare addebito "di mancanza di rispetto" nei confronti del Modena Calcio (ovviamente, attraverso la designazione di un Direttore di gara di "Scarsa personalità e forse non sereno prima di scendere in campo"); che tali dichiarazioni, rese a un quotidiano sportivo di larga tiratura, appaiono censurabili sotto il profilo dell'articolo 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, che sanziona proprio quei comportamenti non conformi ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine da parte dei soggetti tenuti all'osservanza di quelle norme; che, in definitiva, tali addebiti lungi dal collocarsi nell'ambito di una critica oggettiva, e quindi pienamente ammissibile, si risolvono invece in assurde ed immotivate espressioni compromissorie della reputazione nei confronti delle persone offese, tenuto conto della pubblicità data alle accuse stesse mosse contestualmente ai due soggetti. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Francesco Farina e il F.C. Modena responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta e infligge al Sig. Francesco Farina la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di un mese ed alla società la sanzione dell'ammenda di f. 5.000.000.
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