F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI FERLAINO CORRADO, CONSIGLIERE FEDERALE E GIA’ PRESIDENTE DELLA S.S.C. NAPOLI,CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, DEI DIRIGENTI PERINETTI GIORGIO, LONGO CARMINE, LOVISELLI SERGIO E DEL CALCIATORE PICCI NICOLA,PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PICCI NICOLA, NONCHE’ DELLA S.S.C. NAPOLI E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI FERLAINO CORRADO, CONSIGLIERE FEDERALE E GIA' PRESIDENTE DELLA S.S.C. NAPOLI,CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, DEI DIRIGENTI PERINETTI GIORGIO, LONGO CARMINE, LOVISELLI SERGIO E DEL CALCIATORE PICCI NICOLA,PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PICCI NICOLA, NONCHE' DELLA S.S.C. NAPOLI E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA. A seguito di notizie di stampa del 17 e 18 maggio 1994 su indagini della Guardia di Finanza in merito ad irregolarità poste in essere in occasione del trasferimento, nel novembre 1992, del calciatore Giorgio Bresciani dal Cagliari Calcio S.p.A. alla S.S.C. Napoli S.p.A., l'Ufficio Indagini svolse opportuni accertamenti. Detto Ufficio sintetizzò la vicenda nei seguenti termini: - le società Cagliari Calcio e Napoli concordarono la cessione del calciatore Bresciani dalla prima alla seconda nel periodo dei trasferimento suppletivi del novembre 1992 per 2.800 milioni, ma dato che la S.S.C. Napoli aveva la disponibilità immediata di soli 1.400 milioni e la normativa federale, vigente in quel tempo, non consentiva rateizzazioni, fu stipulato un contratto fittizio di trasferimentodefinitivo di altro calciatore, Nicola Picci, dal Cagliari Calcio al Napoli per la stagione successiva 1993/94 per l'importo di 1.400 milioni, contratto che avrebbe dovuto assicurare detto pagamento al Cagliari Calcio nella stagione 1993/94; - il contratto di cessione del Bresciani fu depositato in Lega con l'indicazione del corrispettivo complessivo di soli 1.400 milioni. Gli interessati ed i partecipanti alle trattative hanno reso dichiarazioni non concordi. I1 Sig. Cenino, Presidente del Cagliari Calcio, ammise di aver concluso col Presidente del Napoli, Ferlaino, la cessione di Bresciani per 2.800 milioni, ma pretese di aver appreso solo dopo, dal Segretario Loviselli, le modalità concordate - 1.400 milioni subito e, a garanzia del pagamento di altri 1.400 milioni, la cessione di Picci da comunicare per la stagione successiva. Aggiunse Cellino chef al 15 giugno 1993, non avendo il Cagliari Calcio altra possibilità di recuperare i 1.400 milioni ancora dovutigli, Loviselli spedì in Lega il contratto Picci. I1 Sig. Ferlaino, al contrario, dichiarò di aver autorizzato l'acquisto del Bresciani per 1.400 milioni e di aver previsto, d'accordo col Cellino, un premio di rendimento a fine campionato. Non erano state concordate due rate e non aveva mai saputo della finta cessione del Picci anche se aveva firmato un modulo in bianco. Il Segretario Loviselli, del Cagliari Calcio, precisò che i due Direttori Sportivi Longo del Cagliari e Perinetti del Napoli avevano concordato nel novembre 1992 la cessione di Bresciani per 2.800 milioni, ma, non possedendo il Napoli l'intero importo, si depositò in Lega un contratto che indicava i1 corrispettivo di 1.400 milioni, mentre il Napoli restava sulla parola debitore di altri 1.400 milioni. Solo nel periodo gennaio/febbraio 1993 il Direttore Longo gli aveva consegnato un contratto preliminare di cessione di Picci al Napoli per 1.400 milioni firmato dai due Presidenti e da tenere nel cassetto in garanzia sino alla scadenza della presentazione in Lega, nel giugno 1993, dei contratti preliminari. Non avendo il Napoli riconosciuto o saldato il debito, egli aveva spedito il contratto Picci in Lega. La Sig.ra Antonietta Arpe, madre del,calciatore Picci - che non aveva mai partecipato a gare ufficiali - impiegata amministrativa presso la società Cagliari Calcio dichiarò di essere stata informata dal Direttore Longo e da Loviselli della finta cessione di suo figlio e di aver poi saputo che il Presidente Cellino era contrario e si era poi attivato per regolarizzare nell'agosto 1993 l'operazione per cui il Napoli aveva riconosciuto il debito dei 1.400 milioni e la cessione di suo figlio era stata annullata. Il Sig. Permetti, Direttore Sportivo del Napoli, dichiarò che i due Presidenti avevano concordato l'importo per la cessione di Bresciani in 2.800 milioni e che il Presidente Ferlaino aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente Cellino di pagare 1.400 milioni subito ed il resto quale premio di valorizzazione. a fine campionato. I1 Sig. Longa, Direttore Sportivo del Cagliari Calcio sino a11'11 giugno 1993, dichiarò di aver lasciato i1 contratto di cessione di Bresciani a1 suo procuratore Bonetto con segnato l'importo di f. 2.800 milioni e la sua sottoscrizione, di aver resistito i1 giorno successivo, di chiusura delle liste, alla pretesa del Presidente Ferlaino di sostituirlo con altro contratto per l'importo di 1.400 milioni, sino alla disposizione di adesione data dal Presidente Cellino, con rinvio ad un momento successivo per l'accordo sul versamento dei restanti 1.400 milioni. Esclude il Sig. Longa di aver partecipato alla finta cessione del Picci, anche se sua madre gli aveva chiesto informazioni, ed aggiunse di aver appreso della stipula di questa cessione dal 1994 dalla Guardia di Finanza e di essere estraneo sia per non aver sottoscritto le due cessioni sia perché già licenziato all'epoca (11.6.1993). Dopo la chiusura dell'inchiesta da parte dell'Ufficio Indagini, il Presidente della Lega, Avv. Nizzola, ha inviato al Procuratore Federale una dichiarazione delle due società di integrazione dell'importo per la cessione del Bresciani che prevede in f. 1.400 milioni l'importo globale dell'operazione e l'integrazione di altre f. 1.400 milioni riconosciute alla società Cagliari "per l'impegno fattivo e costante profuso durante la stagione sportiva 1992/93". Hanno depositato memorie difensive: - la società Cagliari Calcio per escludere la responsabilità diretta essendo estraneo alla stipulazione del contratto fittizio il Presidente e per non avervi partecipato il Direttore Sportivo Longo; - il Presidente Cellino per dichiararsi estraneo, per indicare quali responsabili i due Direttori Sportivi Perinetti e Longo, per specificare che aveva lasciato firmato in bianco un modulo "per la necessità dei vari casi ",abusivamente utilizzato per la cessione Picci e che la questione era stata sistemata con la scrittura datata 30 settembre 1993 che aveva regolarizzato il trasferimento del Bresciani ed annullato quello del Picci; - il Direttore Sportivo Perinetti per proclamarsi estraneo, avendo egli risolto il suo rapporto con Napoli sin da 16 novembre 1992; - il Direttore Sportivo Longo per protestarsi estraneo agli accordi intercorsi fra i Presidenti; - i1 Presidente Ferlaino per precisare che erano stati i due Direttori Sportivi a aggiungere l'intesa di massima per la cessione di Bresciani dal Cagliari al Napoli per 2.800 milioni, che egli si era detto disponibile a versare subito la metà e l'altra metà al termine del campionato 1992/93 se il calciatore avesse fornito un rendimento corrispondente al valore preteso;che il Cagliari pretendeva una garanzia ed egli aveva autorizzato il Direttore Perinetti a fornirla con la consegna di un contratto di cessione dallo stesso Ferlaino firmato in bianco; che le contrastanti dichiarazioni del Direttore Longo erano frutto di equivoco insorto col Perinetti nel corso delle trattative; che il Perinetti a sua volta aveva dichiarato di non essere a conoscenza dei termini di regolamentazione del premio di valorizzazione per un vuoto di memoria; che egli si era limitato a firmare un contratto di cessione in bianco che il Perinetti aveva poi consegnato alla società Cagliari Calcio. Aggiungeva infine che: - Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti aveva con la lettera del 10 febbraio 1995 confermato che non era intervenuto il trasferimento del Picci; - la Lega Nazionale Professionisti non aveva ratificato detto trasferimento, per cui l'atto era nullo ed improduttivo di effetti e 1'incolpazione insussistente in fatto; - il segretario Loviselli aveva inviato il contratto del Picci in Lega per errore o per eccesso di zelo, ma a tale attività era estraneo al pari di tutti gli altri incolpati; - non essendo avvenuto il trasferimento del Picci la violazione, ove ritenuta, sarebbe meritevole della sanzione minore fra quelle previste. Ritiene, invero, la Corte che non può dubitarsi ehe tutte le parti in causa, in un primo momento, pensarono di aggirare l'ostacolo, costituito dal divieto di rateizzare la cessione di calciatori, con l'espediente di creare una "finta" cessione di Nicola Picci (in realtà non calciatore ma figlio di una impiegata del Cagliari) dal Cagliari al Napoli. I fatti non potevano essere ignorati da nessuno dei deferiti, data 1a loro partecipazione diretta o indiretta all'atto fittizio. Rileva, peraltro, la Corte che l'atto di che trattasi non venne, poi, utilizzato per lo scopo per il quale era stato predisposto, per cui, come attestato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti, il prezzo, concordato dalle società per la cessione del calciatore Bresciani, venne versato, in via via ufficiale, in due soluzione, senza necessità di ricorrere al trasferimento aggiuntivo del Picci. Pur rimanendo acclarato i1 fatto, questo si riduce ad una semplice irregolarità. Esula, poi, ogni idoneità a conseguire lo scopo. Sanzione congrua per tutti i tesserati si manifesta quella della ammonizione con diffida e per 1e società quella dell'ammenda di L. 8.000.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i Sigg.ri Corrado Ferlaino, Massimo Cellino, Giorgio Perinetti, Carmine Longo, Sergio Loviselli ed il calciatore Nicola Picci, nonchè la S.S.C. Napoli ed il Cagliari Calcio responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge ai Sigg.ri Corrado Ferlaino, Massimo Cellino, Giorgio Perinetti, Carmine Longo, Sergio Loviselli, al calciatore Nicola Picci la sanzione dell'ammonizione con diffida ed alla S.S.C. Napoli ed al Cagliari Calcio la sanzione dell'ammenda di L. 8.000.000.
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